APPROVATA LA NORMATIVA SUI NUOVI VOUCHER E IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE IN G.U.

Approvata in data 15/06/2017 la c.d. “manovrina” che contiene una specifica disciplina per le PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI.
Di seguito le principali novità.
Per “prestazioni di lavoro occasionali” si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, ai seguenti compensi esenti da imposizione fiscale:

  1. a) per ciascun prestatore (lavoratore), con riferimento alla totalità degli utilizzatori (imprese, professionisti ecc..), a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  2. b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.
  3. c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro, entro il limite massimo di 280 ore di lavoro, pena la trasformazione del rapporto in tempo pieno e indeterminato.

Sono previste due forme di prestazioni occasionali:
il “Libretto Famiglia”, che potrà essere utilizzato dalle persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori nell’ambito di piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento dal valore nominale di 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora;
il contratto di prestazione occasionale, per tutti gli altri utilizzatori, comprese quindi anche i professionisti e le imprese. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo. L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o contact center, una dichiarazione contenente i dati della prestazione (dati del prestatore, luogo, data e ora di inizio e fine della prestazione ecc.), pena l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative.
Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato:
o agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
o alle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da particolari soggetti;
o alle imprese dell’edilizia e di settori affini, esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere;
o nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
 
I prestatori di lavoro hanno diritto all’assicurazione INAIL, al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata (a carico dell’utilizzatore), al riposo giornaliero, alle pause, ai riposi settimanali ed alla tutela della salute e sicurezza.
 
Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
 
Dopo la pubblicazione del Provvedimento in Gazzetta Ufficiale approfondiremo l’argomento.