FAIB: SCADENZA il 30 Aprile pagamento Fondo Indennizzi (ex cassa Conguaglio Gpl)

Come si ricorderà il Decreto 3 dicembre 2014 ( pubblicato su GU n. 15 del 20-1-15) modificò il DM 19 aprile 2013, sulla disciplina dei “contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti”.
Tra le principali variazioni introdotte nel citato DM 2013, si conferma in particolare la proroga al 30 aprile 2015 del termine utile assegnato agli operatori per il versamento della seconda rata a saldo 2014, relativa alla quota di contributo da corrispondere al Fondo indennizzi, la cui scadenza era inizialmente prevista al 31 dicembre u.s. a norma dell’art. 6 comma 3.
Rammentiamo che il rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione della rete avviene mediante versamento del contributo alla Cassa Conguaglio GPL da eseguirsi mediante:

• Una parte fissa a carico dei soggetti titolari (proprietari dei decreti) di impianti pari a 100 euro. 2.000 euro per gli impianti dichiarati incompatibili.
• Parte variabile. per ogni litro di carburante per autotrazione erogato (benzina, gasolio e G.P.L.) nel corso del 2013 nella misura di 0,0015 euro per i soggetti titolari di impianti e di 0,0005 euro per i gestori.
Si rammenta che i titolari degli impianti possono, su delega, effettuare anche la parte di versamento a carico del gestore ( caso Api -Ip a cui il gestore ha conferito delega ) o procedere, così come in diversi casi concordato, al rimborso per pari importo, dietro presentazione della ricevuta di pagamento, ( caso Q8 per i gestori Q8 ed ex Shell ).

Per una Vostra precisa e puntuale informazione Vi ricordiamo che:
– Il primo Versamento andava effettuato entro il 30 Aprile 2014 u.s..
– Chi non ha effettuato il primo Versamento entro tale data, può comunque mettersi in regola, effettuando adesso il Bonifico relativo alla scadenza del 30 Aprile 2014 u.s., in quanto non sono applicabili sanzioni, ma solo interessi per il ritardato pagamento.

Nella causale di versamento va inserito:
“ 1° Versamento + Interessi per Ritardato Pagamento Art. 6 DM 19 Aprile 2013 “ (se si tratta del Bonifico, effettuato adesso dal Gestore, relativo al primo Versamento + interessi per il ritardato pagamento). che sarà naturalmente pari al 50% dell’erogato dell’Anno 2013 u.s. moltiplicato x 0,0005.
“ 2° Versamento a Saldo Art. 6 DM 19 Aprile 2013 “(se si tratta del Bonifico, effettuato dal Gestore, relativo al secondo Versamento a Saldo). che sarà naturalmente pari al 50% dell’erogato dell’Anno 2013 u.s. moltiplicato x 0,0005.
N.B.: Gli interessi legali relativi al ritardato pagamento, possono essere calcolati, in modo forfettario, in € 10,00 ogni 1000,00 o, frazione.
Le ricevute di pagamento devono poi essere inviate alla stessa Cassa Conguagli GPL all’indirizzo mail cassacan@cassaconguagliogpl.191.it o per Raccomandata tenendosi copia per eventuali riscontri, unitamente al Rendiconto delle Somme Dovute (che Vi alleghiamo alla presente) indicando in esso il Codice Ditta (che corrisponde al numero della licenza fiscale dell’impianto, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane) e copia Fotostatica del Prospetto di Chiusura Agenzia delle Dogane Anno 2013.
I pagamenti vanno effettuati indicando la causale, tramite bonifico bancario a:
Cassa conguaglio gpl – via Sicilia 50, 00187 Roma
Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma – via del corso 232
iban: IT80J0103003200000005636791