Applicazione delle sanzioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 109/1992 in caso di violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di etichettatura degli alimenti. Tabella riepilogativa delle sanzioni vigenti.

    Facendo seguito alla precedenti note in materia, si rende noto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso una circolare diretta a chiarire il quadro sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

    In particolare, il Ministero chiarisce che l’art. 18 del D.Lgs. n. 109/1992 è da ritenersi tutt’ora in vigore almeno fino all’adozione del decreto legislativo che provvederà a ridefinire integralmente il sistema sanzionatorio applicabile alle disposizioni del Regolamento (UE) n.1169/2011.

    Le disposizioni di cui al citato art. 18 del D.Lgs. n. 109 trovano dunque applicazione in relazione:

 

  1. a.      alla violazione delle disposizioni di cui al decreto stesso che contengono precetti che sono stati confermati dal Regolamento comunitario n. 1169/2011;
  2. b.      alla violazione delle disposizioni del decreto stesso che riguardano materie che sono rimaste estranee al Regolamento n. 1169/2011 e che dunque restano in vigore.

 

    Per ciò che riguarda, invece, la violazione dei precetti che sono stati innovati o introdotti ex novo dal Regolamento del 2011, le sanzioni saranno stabilite con l’apposito decreto legislativo.

    Si allega alla presente la tabella predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico recante la concordanza tra le disposizioni del Reg. (UE) n. 11692011 e le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 1169/2011.