Fiesa: Carni Bovine dal MIPAAF il decreto sull’etichettatura facoltativa.

Il testo disciplina la materia già regolamentata a livello comunitario.
Obbligo di corrispondenza tra le informazioni e gli animali interessati. Il Ministero è indicato come organo di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa.
Novità in arrivo dal Ministero delle Politiche Agricole sulle modalità di applicazione delle norme riguardanti l’etichettatura facoltativa delle carni bovine. È stato infatti pubblicato sul sito del Dicastero il Decreto numero 876 del 16 gennaio, che è attualmente al controllo preventivo di legittimità presso la Corte dei Conti e che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che disciplina la materia già prevista dall’Articolo 15 bis del Regolamento comunitario numero 1760.

Viene in questo modo garantita una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione di alcune informazioni facoltative su questo tipo di taglio, l’allevamento e l’alimentazione. Le stesse informazioni possono riguardare i prodotti a base di bovino.
Più precisamente, sulle etichette delle confezioni di questa carne, sia preconfezionate che preincartate, verranno comunicate la razza e il tipo genetico dell’animale, il tipo di azienda di allevamento in cui il capo è nato e cresciuto con tutte le notizie relative all’alimentazione e agli eventuali trattamenti terapeutici, e infine tutto ciò che si deve sapere sulla macellazione con l’indicazione del periodo di frollatura. Il testo prevede un sistema di identificazione e di registrazione applicato in modo da garantire la corrispondenza di tutte le informazioni con il tipo di animale.
È il Ministero stesso l’organo incaricato di vigilare sulla corretta applicazione della normativa che regola l’etichettatura facoltativa delle carni bovine, mentre il Servizio sanitario nazionale resta il responsabile per le competenze igienico-sanitarie. Nel Decreto è anche specificato che le spese per il monitoraggio dell’etichettatura facoltativa sono sostenute dall’operatore o dall’organizzazione che applica il disciplinare. Non sono ammesse informazioni ingannevoli o poco chiare. Infine, le carni etichettate con le informazioni facoltative previste dal Regolamento europeo e provenienti da altri Paesi comunitari possono avere libera circolazione all’interno dei confini nostrani. Devono però contenere tutte le informazioni obbligatorie oltre a quelle facoltative.
Fonte: Osservatorio Eurocarne