Nuove modalità di ‘etichettatura facoltativa’ delle carni bovine e derivati

  Si dà seguito a precedenti comunicazioni per informare che dal 10 marzo u.s. è entrato in vigore il Decreto 16 gennaio 2015, pubblicato in GU n. 56 del 9-3-15, con cui il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha dettato nuove indicazioni e modalità applicative del Titolo II del Regolamento CE n. 1760/2000 e ss. modificazioni, relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, per quanto concerne in particolare l’identificazione elettronica dei bovini e l’eventuale applicazione del previsto sistema di “etichettatura facoltativa” per tali prodotti.

  La ratio del nuovo DM, salva l’entrata in applicazione con decorrenza 13 dicembre u.s. del già illustrato Regolamento UE n. 1169/2011 in materia di indicazioni obbligatorie per l’etichettatura dei prodotti alimentari, consiste pertanto nella necessità di recepire le variazioni introdotte al sopra citato Reg. CE 1760/00 in seguito all’entrata in vigore del più recente Regolamento UE n. 653/2014 recante la disciplina di informazioni diverse da quelle obbligatorie ed aggiunte volontariamente in etichetta da parte degli operatori che commercializzino carne bovina e risultino debitamente iscritti al Registro delle imprese presso le competenti Camere di commercio.

 

  In sostanza tali operatori, qualora intendano etichettare la carne con informazioni facoltative desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, ai sensi degli articoli 3 e ss. nuovo DM dovranno:

garantire il riscontro di veridicità per tali informazioni, rendendo disponibile su indicazione ad hoc dell’Autorità competente un’apposita banca dati da cui sia possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla stessa documentazione ufficiale ed inserita in BDN (Banca Dati Nazionale dell’anagrafe bovina), nonché favorendo ogni necessaria comparazione nel caso in cui un lotto di carne sia contraddistinto da codici o numeri di rintracciabilità diversi da quelli riportati in BDN;

inviare comunicazione di inizio attività alla Direzione Generale sviluppo rurale Ufficio DISR VII del predetto Ministero corredata – quando le informazioni facoltative necessitino di controllo anche con eventuali analisi di campioni biologici (v. sistema di allevamento, razione alimentare, tipologia di alimentazione, trattamenti terapeutici, epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, benessere animale, razza o tipo genetico, periodo di frollatura delle carni) – dalla seguente documentazione:

a) “disciplinare di etichettatura”, recante per ogni fase di produzione e vendita un sistema di identificazione e registrazione (arrivo e partenza) tale da garantire in sede applicativa il nesso tra l’identificazione delle carni ed il relativo animale (v. articolo 9 nuovo DM), tramite necessaria apposizione in etichetta della denominazione o del logotipo di identificazione degli operatori stessi, oltre al codice alfanumerico attribuito dallo stesso Ministero delle Politiche agricole;

b) relazione tecnica sull’organizzazione di filiera, da cui possa evincersi tra l’altro la distribuzione territoriale dell’attività ed il volume stimato;

c) attestazione ufficiale e documentata sull’adozione di un sistema di etichettatura facoltativa equivalente al nuovo DM, qualora una delle fasi della produzione avvenga in parte in un Paese della U.E. o in un Paese terzo;

d) documentazione attestante che l’organismo indipendente, designato dagli operatori stessi per l’esercizio dei controlli ai fini dell’etichettatura, sia accreditato in base a norma europea ISO/IEC 17065 oppure (sino al 15 settembre p.v.) EN45011;

essere in possesso di requisiti tecnico-organizzativi ad hoc, vale a dire la capacità di esercitare gli autocontrolli necessari per garantire l’applicazione del predetto disciplinare, nonché l’effettiva gestione e l’aggiornamento almeno settimanale della sopra richiamata banca dati recante le opportune informazioni (bovini e aziende ove gli stessi siano allevati, imprese per il trasporto dei relativi capi, macelli, laboratori di sezionamento ed esercizi di vendita appartenenti alla filiera;

applicare le etichette alla carne confezionata assicurando altresì, per le indicazioni relative al prodotto venduto al dettaglio, un sistema di etichettatura idoneo a stabilire il nesso tra la quantità di carne “in entrata” e quella posta in commercio, eventualmente nell’ambito di una filiera in cui ogni segmento produttivo fornisca le debite garanzie a quello immediatamente successivo.

  Si chiarisce a tal proposito che ai sensi dell’articolo 10 nuovo DM le informazioni facoltative, apposte sulle etichette delle confezioni di carne bovina (preconfezionati e preincartati), possono riguardare l’animale (razza o tipo genetico, indicazioni relative al benessere), l’allevamento (azienda titolare e sistema utilizzato, razione alimentare, terapie osservate ed epoca di sospensione dei relativi trattamenti terapeutici, indicazioni sull’alimentazione) ed infine la macellazione (periodo di frollatura delle carni), salvo restando che le eventuali informazioni facoltative non riconducibili a quelle appena illustrate saranno esonerate dal predetto disciplinare di cui all’articolo 9 nuovo DM, pur restando tuttavia assoggettate alle norme generali di cui al già illustrato Reg. UE 1169/2011.

   NB: le carni bovine destinate al consumo immediato ed etichettate in un altro Paese UE, con le anzidette informazioni facoltative, avranno libera circolazione nel territorio del nostro Paese purché le indicazioni obbligatorie risultino in etichetta originaria e le eventuali informazioni facoltative siano apposte in conformità al sopra citato Reg. CE 1760/00 e ss..

  Orbene, a norma del successivo articolo 11 nuovo DM, per quanto concerne le indicazioni volontarie relative alla carne venduta “al taglio”, è appena il caso di ricordare quanto segue:

 * le predette informazioni facoltative dovranno essere fornite per iscritto al consumatore, nonché esposte in modo visibile ed inequivocabile nel punto vendita in prossimità del prodotto in commercio;

 * le informazioni concernenti le carni preincartate, destinate in quanto tali al libero servizio dell’acquirente, dovranno esser riportate in etichetta stampata ed apposta sulla relativa confezione;

 * tale etichetta sui prodotti preincartati riporterà dunque non soltanto le ben note informazioni obbligatorie ed ogni altra indicazione ammessa dal legislatore, ma anche la denominazione completa dell’esercizio di vendita o in alternativa il logotipo di identificazione del medesimo esercente;

 * la stessa etichetta apposta sulle confezioni dei preincartati potrà anche essere affiancata da un’informazione di pari contenuto fornita per iscritto al consumatore ed esposta in modo visibile ed inequivocabile nel punto vendita in prossimità della carne confezionata;

 * gli esercizi di vendita “non esclusivisti” destinati in quanto tali anche al commercio di prodotti diversi dalla carne (ad es. grande distribuzione), dovranno garantirne in modo separato la conservazione, la lavorazione, la vendita e la fornitura di informazioni, impedendo altresì lo scambio fortuito de
i prodotti ed assicurandone costantemente l’identificazione.

  In via transitoria, gli operatori aventi un “disciplinare di etichettatura” già approvato dal Ministero delle Politiche agricole ai sensi del richiamato Reg. CE 1760/00 e del DM 30 agosto 2000 – quest’ultimo espressamente abrogato in base al nuovo DM 16 gennaio 2015 – continueranno ad operare in conformità al medesimo disciplinare conservando il codice alfanumerico univoco nazionale già assegnato.

   Trasmettiamo in allegato per opportuna conoscenza il testo integrale ufficiale del nuovo DM 16 gennaio 2015