ETICHETTATURA PRODOTTI ITTICI – INDICAZIONE ZONA DI CATTURA FAO

Si dà seguito alla Circolare Legis Prot.n. 4497.11/2014 GDA del 18 dicembre u.s. per ricordare che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, con apposita Nota Prot. n. 25798 del 12/12/14, ha fornito tra l’altro alcuni ulteriori chiarimenti in merito ai vigenti ti adempimenti in materia di etichettatura obbligatoria dei prodotti ittici, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del Regolamento UE n. 1379/2013.

  A tal proposito la competente Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura, con particolare riferimento alla zona in cui il prodotto ittico è stato catturato o allevato – art. 35 lettera c) – ha confermato anzitutto che per i pesci catturati in tutte le acque marine diverse dall’Atlantico nord-orientale e dal Mediterraneo – Mar Nero,  l’indicazione in etichetta dell’area di produzione è espressa con la denominazione della zona di pesca FAO  in termini comprensibili per il consumatore, vale a dire:

 

–          Area 18: Mare Artico

–          Area 21: Atlantico, Nordovest

–          Area 31: Atlantico, Occidentale Centrale

–          Area 34: Atlantico, Orientale Centrale

–          Area 41: Atlantico, Sudovest

–          Area 47: Atlantico, Sudest

–          Area 48: Atlantico, Antartico

–          Area 51: Oceano Indiano, Occidentale

–          Area 57: Oceano Indiano, Orientale

–          Area 58: Oceano Indiano, Antartico and Meridionale

–          Area 61: Pacifico, Nordovest

–          Area 67: Pacifico, Nordest

–          Area 71: Pacifico, Occidentale Centrale

–          Area 77: Pacifico, Orientale Centrale

–          Area 81: Pacifico, Sudovest

–          Area 87: Pacifico, Sudest

–          Area 88: Pacifico, Antartico

 

     Viceversa, ha precisato laDirezione ministeriale, per i pesci catturati nelle richiamate zone FAO dell’Atlantico nord-orientale (Area 27) e del Mediterraneo – Mar Nero (Area 37), l’indicazione in etichetta dell’area di produzione è espressa su due livelli:

 

  1. la denominazione scritta della sottozona o della divisione FAO;
  2. l’ulteriore definizione di tale area in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona.

 

    A titolo esemplificativo:

Prodotto pescato a largo di Chioggia

  1. sottozona o divisione: Mediterraneo centrale (sub area)
  2. ulteriore definizione dell’area: Mar Adriatico (casuale la corrispondenza tra la specificazione e la divisione FAO) o carta o pittogramma

 

Prodotto pescato a largo di Gallipoli

  1. sottozona o divisione: Mar Jonio (divisione)
  2. ulteriore definizione dell’area: Golfo di Taranto o carta o pittogramma

oppure

  1. sottozona o divisione: Mediterraneo centrale (sub area)
  2. ulteriore definizione dell’area: Golfo di Taranto o carta o pittogramma

 

Prodotto pescato a largo di Sestri Levante

  1. sottozona o divisione: Mediterraneo occidentale (sub area)
  2. ulteriore definizione dell’area: Mar Ligure o carta o pittogramma

 

   A tal riguardo, la Nota della direzione MIPAAF reca tra l’altro l’elenco completo delle sottozone e delle divisioni, sia per l’Area FAO 27 (Atlantico nord-orientale) che per l’Area FAO 37 (Mediterraneo – Mar Nero):

VEDI TABELLA IN DOCUMENTI ALLEGATI

 

 

 

Il dicastero ha confermato infine che nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, l’etichetta deve menzionare il corpo idrico di origine dello Stato membro o del Paese terzo di origine del prodotto, mentre nel caso di prodotti dell’acquacoltura deve indicare lo Stato membro o il paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento oppure, nel caso di molluschi e crostacei, ove è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno sei mesi.

 

  Trasmettiamo in allegato per conoscenza il testo integrale della Nota MIPAAF Prot. n. 25798 del 12/12/14