Risoluzioni adottate dal MSE, su richiesta di Comuni ed aziende, in merito a: nozione di “pastigliaggi”, operatività delle Agenzie per le imprese, eventuale sospensione della somministrazione di alimenti e bevande ex art. 64 D.Lgs 59/2010 e ss. (Attuazion

Si informa che il Ministero dello Sviluppo Economico, nel bimestre maggio-giugno 2014, ha formulato alcuni pareri su richiesta di Comuni ed aziende ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Illustriamo in sintesi le risoluzioni più significative emanate dalla competente Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa tecnica.

 

Risoluzione n. 101231 – 27.5.2014

 

  Il Ministero su quesito di un Comune ha formulato alcuni chiarimenti in merito al concetto di “pastigliaggi” (ad es. gomme da masticare ecc.), fermo restando il parere di sette anni or sono che inquadrava tali prodotti nell’ambito dei generi alimentari non deperibili, escludendo nella fattispecie che il gelato alla soia preconfezionato possa rientrare in tale categoria.   

 

  Premesso che l’avvio e l’esercizio del commercio e della somministrazione nel settore alimentare sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 comma 6 D.Lgs n. 59/2010 e ss., l’amministrazione osserva che l’art. 2 Regolamento CE n. 178/2002 e ss. (Principi generali di legislazione e sicurezza alimentare) include nella nozione di alimento – la cui vendita richieda i citati requisiti – sia i pastigliaggi, sia il predetto gelato preconfezionato di soia.

 

  Tuttavia si precisa al riguardo che il DM n. 375/1988 e ss. (Disciplina del commercio), parzialmente abrogato ai sensi dell’art. 26 D.Lgs n. 114/1998 e ss. (Riforma Bersani), prevede tuttora all’art. 56 comma 9 ed all’allegato 9 la vigente Tabella speciale concernente i titolari delle rivendite dei generi di monopolio, esonerati come è noto dal possesso dei requisiti professionali ex art. 71 comma 6 D.Lgs n. 59/2010 e ss… Orbene, tale Tabella merceologica acclusa al predetto DM, riservata dunque alle tabaccherie, reca tra i generi in vendita anche la voce “pastigliaggi vari” (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane et similia).

 

  Pertanto ad avviso del dicastero il gelato alla soia preconfezionato, la cui vendita è inammissibile da parte di esercizi legittimati al commercio di prodotti non alimentari (v. rivendite di generi di monopolio), in nessun caso potrà essere annoverato tra i c.d. pastigliaggi.

 

Risoluzione n. 101227 – 27.5.2014

 

  La Direzione è stata interpellata da una Società, già accreditata a svolgere l’attività di cui al Regolamento emanato con DPR n. 159/2010 e ss. (Agenzia per le imprese), in ordine alla presunta possibilità per un’Agenzia di inviare alla CCIAA la rilasciata dichiarazione di conformità della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) contestualmente a “Com. Unica”, sulla base di una corretta interpretazione dell’art. 6 comma 3 del successivo Regolamento di cui al DPR n. 160/2010 e ss. (Sportello Unico Attività Produttive).

 

   A tal proposito il dicastero, premesso che ai sensi dell’art. 9 DL n. 7/2007 e ss. (Misure urgenti per lo sviluppo economico) la procedura amministrativa di comunicazione unica al Registro delle imprese per la nascita-variazione-cessazione di tutte le tipologie aziendali deve svolgersi in via esclusiva con modalità telematica o su supporto informatico anche tramite delega ad hoc da conferire a professionisti o ad altri intermediari con potere di firma digitale (v. Circolare MSE n. 3616/C del 15 febbraio 2008) , evidenzia in sintesi quanto segue:

 

  • dal richiamato art. 6 DPR 160/2010 e ss. (SUAP) emerge in particolare la facoltà per l’Agenzia di interagire in via diretta con gli uffici camerali del Registro delle imprese, presentando la SCIA per conto dell’azienda interessata – contestualmente alla predetta comunicazione unica – ed assistendo l’impresa stessa pur senza rivestire funzioni amministrative stricto sensu;
  • ne deriva un duplice ruolo in capo all’Agenzia per le imprese, da un lato quale alter ego del SUAP laddove attesti con apposita dichiarazione la conformità dell’azienda alla vigente normativa, dall’altro come consulente in toto con il potere di rappresentanza consistente nell’accedere ad ogni atto amministrativo nell’interesse della medesima impresa mandante, previa apposita procura speciale firmata dal titolare dell’Agenzia delegata;
  • pertanto nel caso prospettato tale procura attribuirebbe all’Agenzia per le imprese il potere di sottoscrizione digitale e di inoltro in via telematica al Registro camerale della SCIA, qualora presentata contestualmente alla descritta Comunicazione Unica e purché i relativi atti siano di competenza del SUAP, unitamente alla prevista attestazione di conformità dell’azienda rappresentata rispetto ai requisiti di legge;
  • a tal fine, si ritiene utilizzabile univocamente a livello nazionale il formulario – tipo di procura speciale predisposto in armonia con quanto previsto all’art. 57 D.Lgs n. 82/2005 e ss. (Codice dell’amministrazione digitale).  

 

Risoluzione n. 101224 – 27.5.2014

 

  Il dicastero si è pronunziato inoltre sul quesito di un Comune circa la prorogabilità o meno per le sospensioni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 64 comma 8 D.Lgs n. 59/2010 e ss. (Attuazione Direttiva servizi Bolkestein), qualora si protraggano oltre il termine di un anno ivi contemplato.

 

   Nel caso di specie la Direzione ministeriale, preso atto che la norma appena citata prevede la decadenza dall’autorizzazione per l’esercente che sospenda l’attività di somministrazione per un periodo superiore a dodici mesi, ha ritenuto di escludere in linea di principio la possibilità di concedere in via amministrativa ulteriori proroghe della sospensione o comunque valutazioni in contrasto con l’illustrata disposizione di legge.

 

   Tuttavia si ritiene che il Comune interpellante, in sede di accertamento dell’anzidetta condizione di decadenza, potrà non tener conto dei periodi di sospensione dell’attività che risultino con oggettiva evidenza indipendenti dalla volontà del titolare.        

 

Risoluzione n. 107841 – 10.6.2014

 

  Il Ministero, su apposita richiesta di un Comune, ha fornito altresì ulteriori precisazioni in ordine alla modalità di vendita dei propri prodotti da parte di un imprenditore agricolo, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese, ma esercente tuttavia l’attività commerciale nell’androne del portone di accesso alla propria abitazione – fuori dal fondo di produzione – senza aver acquisito alcun titolo autorizzatorio da parte del medesimo Ente locale.

 

  A tal riguardo la Direzione, pur dubitando in prima istanza che nella descritta fattispecie di violazione possa trovare applicazione la disciplina sanzionatoria prevista per la vendita al dettaglio in generale dagli artt. 22 e 29 D.Lgs Bersani n. 114/98 e ss., ha interpellato in merito alla questione anch
e il Ministero delle politiche agricole che conferma a sua volta in sintesi quanto segue:

 

–          il vigente art. 4 D.Lgs n. 228/2001 e ss. (Modernizzazione del settore agricolo) non prevede sanzioni ad hoc nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di inizio attività al competente Comune;

–          in tema di modalità di vendita dei propri prodotti agricoli un DM di natura “non regolamentare” 20 novembre 2007 ha già fornito alle amministrazioni locali apposite linee guida uniformi sul territorio nazionale;

–          la competenza normativa in materia di commercio e di agricoltura resta in ogni caso costituzionalmente riservata alle Regioni.

 

     Pertanto la Direzione, appurata l’assenza di sanzioni di competenza MIPAAF e preso atto che la vigente disciplina generale del commercio al dettaglio non contempla espressamente la fattispecie in esame, rileva tuttavia in seconda istanza l’ipotetica applicabilità di tale disciplina nei casi in cui risulti non configurabile l’applicazione della regolamentazione speciale di cui al sopra citato D.Lgs n. 228/01 e ss..

    In conclusione, nel caso di specie si reputa legittimamente adottabile per la violazione descritta un provvedimento di inibizione a proseguire l’attività commerciale, salvo diverso parere del Ministero della giustizia e salve eventuali difformi previsioni a livello di normativa regionale.

 

 

  Risoluzione n. 108679 – 17.6.2014

 

  La Direzione, su istanza di un Ente locale, si è pronunziata in merito all’orario di apertura e chiusura cui sono tenuti gli impianti di distribuzione carburanti nell’ambito del territorio comunale di competenza, in riferimento al quale un’Ordinanza sindacale ad hoc già prevede tali orari e contempla altresì i turni di riposo relativi al sabato ed alle giornate festive.

 

   In particolare il Comune interpellante, vista la recente abrogazione della LR Calabria n. 9/1986 (Orario distributori carburante) e considerata la liberalizzazione introdotta a livello nazionale per il commercio ai sensi dell’art. 31 DL n. 101/2011 e ss., chiede conferma al Ministero circa l’effettiva applicabilità ad oggi del DPR 13 dicembre 1996 e ss. (Nuove direttive alle Regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione), nonché in merito alla facoltà per l’amministrazione locale di sancire direttamente l’orario di apertura e chiusura o viceversa limitarsi ad assegnare ai gestori fasce orarie flessibili da rispettare.    

 

   A tal proposito, il dicastero interpellato ribadisce anzitutto l’attuale vigenza del citato DPR ’96 recante direttive alle competenti Regioni, con particolare attenzione all’art. 4 lettera b) che così recita: “l’orario minimo settimanale di apertura, già determinato in cinquantadue ore, sarà progressivamente aumentato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, sulla base delle ulteriori direttive emanate dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e subordinatamente alla verifica del graduale raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione della rete”.

   Si osserva inoltre che l’art. 7 D.Lgs n. 32/1998 e ss. modificazioni (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti) prevede al riguardo quanto segue:

  1. l’orario massimo di servizio può essere aumentato dai gestori fino al 50% dell’orario minimo stabilito, salvo restando che ogni gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell’orario di servizio e del periodo di riposo previa comunicazione al Comune;
  2. eccezion fatta per i distributori con sistemi automatici di pagamento anticipato rispetto all’erogazione di carburante, restano ferme per gli impianti assistiti dal personale: “le vigenti disposizioni sull’orario minimo settimanale, le modalità necessarie a garantire il servizio nei giorni festivi e nel periodo notturno, stabilite dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché la disciplina vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate”.

   Pertanto la Direzione, in attesa di una nuova e specifica regolamentazione in materia di orari di servizio da parte della Regione Calabria, cui è stata inoltrata tuttavia la risoluzione ministeriale per opportuna competenza, ritiene nel frattempo che il Comune interpellante possa adottare nell’interesse dell’utenza un’ordinanza ad hoc che recepisca i sopra illustrati criteri nazionali.

Risoluzione n. 108496 – 11.6.2014

 

  Il dicastero, su interpello ad hoc di un Comune, si è espresso infine in ordine alla presunta legittimità di eventuali sanzioni per il gestore che durante l’orario di apertura dell’impianto di distribuzione carburanti tenda ad assistere in ogni caso gli automobilisti utenti del servizio di rifornimento, anche qualora optino autonomamente per le apparecchiature in modalità self service con pagamento anticipato (pre-pay) in funzione presso l’impianto stesso.

 

  A tal fine, l’ente interpellante ricorda che in base al sopra citato art. 4 DPR 13 dicembre 1996 “le apparecchiature self-service pre-pagamento devono, di norma, restare sempre aperte, purché funzionino senza l’assistenza di apposito personale”.

 

   Al riguardo la Direzione, pur ritenendo in generale applicabile l’art. 22 comma 3 D.Lgs Bersani n. 114/98 e ss. in caso di violazione degli orari e ferma restando la competenza regionale in materia, evidenzia tuttavia in riferimento al caso specifico sopra illustrato che ai sensi dell’art. 28 comma 7 DL n. 98/2011 e ss. (Razionalizzazione rete distributiva) “Non possono essere posti specifici vincoli all’utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori”.

 

   Pertanto ad avviso del Ministero, in relazione all’ipotesi prospettata, la contestata possibilità per l’utente di essere assistito dal gestore dell’impianto di distribuzione carburanti durante l’apertura nella fase di rifornimento – anche in modalità self service con pre-pay – non è stata esclusa a priori dal legislatore nazionale né può configurarsi come violazione di legge assoggettata ad ipotetiche sanzioni.