Esenzioni e obblighi imposta di bollo per iscrizione registro imprese e avvio attività, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

1) Non assoggettabilità a tassa sulle concessioni governative ed imposta di bollo per l’iscrizione al Registro delle imprese degli agenti di commercio e degli agenti di affari in mediazione immobiliare. 2) Ricorsi gerarchici impropri al MISE avverso i provvedimenti delle Camere di commercio inibitori dell’attività di agente e rappresentante di commercio e agente di affari in mediazione.

    L’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, Settore Imposte Indirette, ha risposto, con nota del 27.8.2014, ad una richiesta di Interpello presentata alla Direzione Regionale per la Campania, chiarendo che l’iscrizione nel Registro delle Imprese, così come nel REA, dei dati relativi ai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di agente di commercio, immobiliarista, commercio all’ingrosso, autoriparazione, impresa di pulizia e facchinaggio non ha natura abilitante all’esercizio di dette attività: conseguentemente, in relazione alle iscrizioni delle attività medesime non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.

    Inoltre, con la stessa nota, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) inviate alle Camere di Commercio per le attività sopra menzionate non è dovuta imposta di bollo, in quanto le stesse sono da considerare come semplici comunicazioni, pertanto non soggette ad imposta.

    Per quanto riguarda il primo punto, l’Agenzia ha confermato che il presupposto per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative, di cui all’art. 22, punto 8 (“esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri”), della tariffa allegata al DPR n. 641/72  sorge solo nel caso in cui, a seguito dell’inoltro di una SCIA, si proceda all’iscrizione di un soggetto in un albo o elenco avente natura abilitante. Orbene, sulla base di quanto affermato dal MISE, appositamente interrogato dall’Agenzia delle entrate sulla questione, e secondo il cui parere i ruoli o elenchi cui era obbligatorio iscriversi per chi volesse svolgere le suindicate attività sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle attività medesime, iscrizione che ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e che non abilita il soggetto ivi iscritto all’esercizio dell’attività, l’Agenzia ha concluso che in relazione alle iscrizioni delle attività in argomento non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.

    Sul secondo punto, l’Agenzia ha confermato quanto sostenuto circa l’assoggettabilità delle dichiarazioni di inizio attività (DIA) ad imposta di bollo. Con la Risoluzione 5.7.2001, n. 109, l’Agenzia aveva affermato che le DIA sono da considerare semplici comunicazioni e pertanto non sono soggette ad imposta di bollo. Con la successiva Risoluzione n. 24, dell’8.4.2013, l’Agenzia aveva poi ribadito che, stante la sostituzione della DIA con la SCIA (di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990), le conclusioni raggiunte dall’amministrazione finanziaria con riferimento alla dichiarazione di inizio attività devono intendersi applicabili anche alla SCIA, che, pertanto, non deve essere assoggettata ad imposta di bollo.

 

§§§

 

    Sempre con riferimento ad attività imprenditoriali tra le quali si annoverano quelle di agenzia e mediazione, il MISE ha emesso la circolare n. 3675/C, del 15 ottobre 2014, in tema di termini di ricevibilità dei ricorsi gerarchici impropri avverso i provvedimenti inibitori dell’attività, emessi dalle Camere di commercio.

    In particolare, con riferimento alle attività di agente e rappresentante di commercio (legge 3 maggio 1985, n. 204), agente di affari in mediazione (legge 3 febbraio 1989, n. 39 e D.M. 21 dicembre 1990, n. 452), perito ed esperto (Decreto ministeriale 29 dicembre 1979), spedizioniere (legge 14 novembre 1941, n. 1442), mediatore marittimo (legge 12 marzo 1968, n. 478), per il cui accesso è necessario disporre di requisiti previsti da leggi o altri atti normativi, ed ai relativi eventuali provvedimenti inibitori dell’attività emessi dalle Camere di commercio, il Ministero ha chiarito che avverso detti provvedimenti gli interessati (direttamente o per il tramite di un loro legale) hanno facoltà di presentare un ricorso gerarchico improprio al competente ufficio del Ministero dello sviluppo economico –Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XXI Registro imprese – Via Sallustiana n. 53, 00187, Roma, nei termini seguenti:

 

Agente e rappresentante di commercio

  • entro 60 gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego all’avvio iniziale dell’attività (segnalato tramite presentazione della SCIA), per accertata mancanza/carenza dei requisiti o delle condizioni previste per l’esercizio della stessa;
  • entro 30 gg. dalla notifica camerale, in caso di inibizione alla prosecuzione dell’attività -successiva all’avvio iniziale – per sopravvenuta perdita di uno dei requisiti o delle condizioni previste per l’esercizio della stessa.

 

Agente di affari in mediazione

  • entro 30 gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego all’avvio iniziale dell’attività (segnalato tramite presentazione della SCIA), per accertata mancanza/carenza dei requisiti o delle condizioni previste per l’esercizio della stessa;
  • entro 30 gg. dalla notifica camerale, in caso di inibizione, temporanea o definitiva, alla prosecuzione dell’attività – successiva all’avvio iniziale – per sopravvenuta perdita di uno dei requisiti o delle condizioni previste per l’esercizio della stessa.

 

Perito ed Esperto

  • entro 30 gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego di iscrizione nel ruolo.
  • entro 30 gg. dalla notifica camerale, nei casi di sospensione o di cancellazione dal ruolo.

 

 

Spedizioniere

  • entro 15 gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego all’avvio iniziale dell’attività (segnalato tramite presentazione della SCIA), per accertata mancanza/carenza dei requisiti o delle condizioni previste per l’esercizio della stessa.
  • entro 15 gg. dalla notifica camerale, in caso di inibizione, temporanea o definitiva, alla prosecuzione dell’attività – successiva all’avvio iniziale – per sopravvenuta perdita di uno dei requisiti o delle condizioni previste per l’esercizio della stessa.
  • entro 15 gg. dalla notifica camerale, in caso di imposizione all’interessato di una sanzione pecuniaria.

 

Mediatore marittimo

  • entro 30 gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego all’avvio iniziale dell’attività (segnalato tramite presentazione della SCIA), per accertata mancanza/carenza dei requisiti o delle condizioni previste per l’esercizio della stessa.
  • entro 30 gg. dalla notifica camerale, in caso di inibizione, temporanea o definitiva, alla prosecuzione dell’attività – successiva all’avvio iniziale – per sopravvenuta perdita di uno dei
  • requisiti o delle condizioni previste per l’esercizio della stessa.

 

    L’ufficio ministeriale, una volta esaminato il ricorso in questione e l’ eventuale documentazione probatoria presentata dal ricorrente, nonché le controdeduzioni richieste per legge alla Camera di Commercio competente, provvederà, nel previsto termine di 90 giorni dal completamento dell’istruttoria, alla valutazione d
ei medesimi atti e all’emanazione di un parere che si sostanzierà in un decreto ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso stesso.

    La copia conforme di tale atto sarà quindi inviata (per raccomandata a/r, o tramite PEC) al ricorrente, nonché alla Camera di commercio (tramite PEC) .

    Il MISE fa presente che talvolta su detti ricorsi il predetto parere ministeriale può sostanziarsi, in luogo di un decreto di accoglimento o di rigetto, nei seguenti atti:

–          in una dichiarazione di inammissibilità (che comporta nella sostanza il non accoglimento del ricorso), quando il ricorso in questione viene presentato contro un provvedimento camerale non definitivo, cioè quando ancora non è stato emesso il provvedimento di diniego all’avvio, o di inibizione, temporanea o definitiva, alla prosecuzione dell’attività da parte della Camera di commercio, ma questa ha solo notificato all’interessato il suo intendimento con una lettera di avvio del procedimento;

–          in una dichiarazione di irricevibilità (anch’essa comportante nella sostanza il non accoglimento del ricorso), quando il ricorso viene presentato/spedito al Ministero fuori termine, cioè oltre il periodo di tempo sopra indicato;

–          in una dichiarazione di cessata materia del contendere quando l’interessato chiede spontaneamente l’archiviazione del suo ricorso già presentato al Ministero, o quando il provvedimento camerale oggetto del ricorso stesso viene annullato dalla Camera di commercio medesima (per esempio in regime di autotutela).

 

    Da ultimo, ed unicamente in relazione alle attività interessate dalle modifiche introdotte dagli artt. 73, 74, 75, 76 ed 80 del D. Lgs. n. 59/2010 – attuazione della Direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi del mercato interno (cosiddetta Direttiva Bolkestein) – quindi solo per quanto concerne gli agenti e rappresentanti di commercio, gli agenti di affari in mediazione, gli Spedizionieri ed i Mediatori marittimi, la circolare ministeriale ribadisce che possono essere presentati al medesimo Ministero unicamente i ricorsi gerarchici più sopra descritti, cioè quelli avverso i provvedimenti camerali concernenti il diniego all’avvio iniziale o alla prosecuzione dell’attività che discendono dall’accertamento della mancanza/carenza dei requisiti o delle condizioni previste per l’esercizio della stessa, iniziale o sopravvenuta che sia.

 

    Non compete al Ministero, invece, l’esame della fattispecie relativa al mancato aggiornamento della posizione da uno degli ex ruoli di riferimento al RI/REA (anche se questa, nella sostanza, determina comunque un provvedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell’attività).

 

    In quest’ultimo caso infatti, verrebbe richiesto al superiore organo giudicante ministeriale non di valutare se – legittimamente o meno – gli uffici camerali hanno ritenuto mancante un determinato requisito morale e/o professionale in capo ad un Agente/Mediatore/Spedizioniere/Mediatore Marittimo, bensì di stabilire se ci sia stata o meno una discriminazione nei suoi confronti da parte camerale, per aver emesso un provvedimento inibitorio alla prosecuzione dell’attività a causa del mancato aggiornamento da parte di detto soggetto della propria posizione al Registro delle Imprese/REA: circostanza, questa, che non ha niente a che vedere con l’eventuale carenza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dai rispettivi articoli n. 7 della Legge n. 204/1985; n. 10 del D.M.

n. 452/1990; n. 14 della Legge n. 1442/1941; n. 22 della Legge n. 478/1968.

    Pertanto in questa circostanza, di ricorso presentato contro un provvedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell’attività causato dall’inadempimento all’obbligo di aggiornamento della propria posizione da uno degli ex ruoli di riferimento al Registro delle Imprese o al REA, il Ministero non potrà che esprimersi con una dichiarazione di improponibilità.