Normativa sulla sicurezza dei giocattoli

La legislazione nell’ambito della sicurezza dei giocattoli ha subito negli anni modifiche ed integrazioni; in previsione della successiva attività di vigilanza, si ritiene di aiutare il settore fornendo un’adeguata informazione sui punti cardine della legge rimandando al testo per i relativi approfondimenti.
La norma in attuazione della direttiva 2009/48/CEE, sulla sicurezza dei giocattoli, è contenuta nel decreto legislativo 11/04/2011 n. 54 e si applica ai prodotti progettati o destinati in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.
I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE:
In modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un’etichetta affissa o sull’Imballaggio;

nel caso d/ giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un ‘etichetta oppure su un foglio Informativo.
Qualora ciò risulti tecnicamente Impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l’espositore sia stato inizialmente utilizzato come Imballaggio per l giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull’espositore stesso. Qualora non sia visibile dall’esterno dell’imballaggio, la marcatura CE va
apposta almeno sull’Imballaggio.
giocattoli che recano la marcatura CE si presumono adeguati al decreto per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi e devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza specifici per tipo di giocattolo (art. 9 e allegato no D.Lgs. 54/11 ).

[ SCARICA il Documento completo sulla Sicurezza dei Giocattoli (Camera di Commercio)  ]