Risoluzioni ministeriali su vendita diretta prodotti agricoli

vendita diretta prodotti agricoliSi informa che il Ministero dello sviluppo economico, con nota della Direzione Generale per il mercato e la concorrenza, Prot. n. 77217 dell’8 maggio u.s. indirizzata per opportuna conoscenza all’Unioncamere ed alle Associazioni nazionali di categoria del commercio, ha diramato ulteriori pareri in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4 D.Lgs n. 228/2001 e ss. (Modernizzazione del settore agricolo), con particolare riferimento all’iscrizione del piccolo imprenditore agricolo nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.  

  A tal proposito, la Direzione MSE evidenzia anzitutto il dubbio applicativo rappresentato da un’amministrazione locale circa l’obbligatorietà di tale iscrizione, nel caso specifico di un soggetto che dichiarava di non esservi tenuto avendo un fatturato annuo inferiore alla soglia di € 7.000 a norma dell’art. 2 Legge n. 77/1997 e ss. (Camere di commercio).

 In ordine alla questione prospettata, lo stesso dicastero si è già pronunziato con precedente nota Prot. n. 8698 del 20 febbraio u.s., da cui può evincersi in sintesi quanto segue:

 

–          in primo luogo il sopra citato art. 4 D.Lgs n. 228/2001 e ss., nel disciplinare l’esercizio della vendita di prodotti da parte degli imprenditori agricoli, prevede espressamente al comma 1 l’iscrizione obbligatoria per tali operatori nel Registro delle imprese presso le CCIAA;

–          inoltre il Ministero delle politiche agricole, con nota Prot. n. 8425 del 27 settembre 2006, ha chiarito che l’iscrizione stessa è necessaria solo per chi intenda esercitare il commercio diretto dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione, escludendo esplicitamente dall’onere in esame chi svolga la vendita all’interno del fondo aziendale o in zone limitrofe;

–          è vero che il sopra richiamato art. 2 Legge n. 77/1997 e ss., in riferimento all’art. 34 comma 6 DPR n. 633/1972 e ss. (Imposta sul Valore Aggiunto), esonera dall’iscrizione i produttori agricoli con un volume d’affari nell’anno solare precedente pari od inferiore a € 7.000, ma è altrettanto vero che tale esenzione non può applicarsi alla vendita su aree pubbliche, disciplinata come è noto da predetto art. 4 comma 1 D.Lgs n. 228/2001 e ss.

 

 

   Orbene, il Ministero delle politiche agricole ha condiviso tale interpretazione con nota Prot. n. 16304 del 6 marzo u.s., precisando altresì che:

 

  • la principale fonte normativa della vendita diretta dei prodotti agricoli risiede non solo nell’art. 4 D.Lgs n. 228/2001 e ss., ma anche nell’art. 1 comma 1065 Legge n. 296/2006 e ss. (Finanziaria 2007) e nel Decreto attuativo MIPAAF 22 novembre 2007;
  • ai sensi dell’art. 4 comma 1 D.Lgs 228/01 la vendita può essere esercitata dall’imprenditore agricolo, singolo od associato, con l’onere in entrambi i casi di dotarsi della partita IVA e di iscriversi al Registro delle imprese ex art. 8 Legge n. 580/1993 e ss. (CCIAA);
  • inoltre la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, in base all’art. 4 commi 2 e 3 D.Lgs 228/01, è subordinata come è noto a previa comunicazione dell’operatore al Comune competente, recante non solo le generalità del richiedente, dell’iscrizione nel Registro e dell’ubicazione aziendale, ma anche la specificazione delle modalità con cui si intende praticare la vendita di determinati prodotti;
  • infine il sopra citato Decreto MIPAAF 22 novembre 2007 stabilisce espressamente che “possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all’art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580”.

   In conclusione, alla luce di quanto appena illustrato:

 

 – l’agricoltore che operi nel richiamato regime di esonero, vale a dire con un volume d’affari annuo pari od inferiore a € 7.000 costituito per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli, dovrà ciò non ostante iscriversi al Registro delle imprese qualora intenda esercitare la vendita diretta dei propri prodotti su aree pubbliche;

 

– le vigenti norme generali in materia di commercio (D.Lgs Bersani n. 114/1998 e ss.), con particolare attenzione alla necessaria licenza, non si applicheranno agli imprenditori agricoli che intendano vendere i propri prodotti direttamente ai privati, salvo restando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene alimentare.