Cancellazione dalla Gestione esercenti attività commerciali – Sentenza del Tribunale di Firenze n° 1174/13. Parere legale

CANCELLAZIONE DALLA GESTIONE ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALIDa Ufficio di Segreteria Nazionale ITACO,

OGGETTO: sentenza Tribunale Civile di Firenze, sezione lavoro, n. 1174/2013 – parere
Con la sentenza in oggetto, la quale non costituisce una novità essendosi uniformata alla giurisprudenza prevalente e pacifica in materia, si affronta il caso di un ricorso avverso l’iscrizione della ricorrente, effettuata d’ufficio dall’INPS, nella gestione commercianti.
La ricorrente deduceva di: a) essere socia di una società di persone non svolgente, nel periodo de quo, alcuna attività commerciale; b) essere proprietaria dell’azienda ma di averla concessa in locazione a terzi dai quali percepiva il  canone regolarmente dichiarato.

 

La pretesa dell’INPS, secondo la ricorrente, doveva, quindi, essere ritenuta inesistente in quanto la società di persone di cui era socia, nel periodo in contestazione, non aveva svolto alcuna attività commerciale e che l’unico proprio reddito  era costituito dal canone di locazione dell’azienda concessa in locazione.

L’INPS ribadiva la legittimità della pretesa adducendo che, dal punto di vista fiscale, il reddito percepito dalla ricorrente era, oggettivamente, reddito di impresa, mentre, dal punto di vista soggettivo, era stata la stessa ricorrente ad aver dichiarato nel modello SP relativo alla società che la medesima impresa costituiva la sua occupazione abituale prevalente.

Ricordava al Tribunale la ricorrente che  l’art. 1 della L. 1397/60, così come modificato dal comma 203 dell’art. 1 L. 662/96, impone l’iscrizione nella gestione commercianti ai soggetti con i seguenti e determinati requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il  lavoro proprio o dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci d società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze, autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

Per il Tribunale, esaminate le contrapposte posizioni, il caso doveva essere risolto sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità in materia di obblighi contributivi per la gestione commercianti da parte di soci di società di persone che abbiano come unica attività la riscossione degli affitti ricavati da immobile proprio concesso in locazione a terzi.

Tale giurisprudenza maggioritaria (per tutte Cass, sez. 6, Ord. n. 3145/2013) stabilisce che l’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti non possa farsi derivare da un elemento di carattere fiscale (ovvero la compilazione del quadro RK del modello unico SP con indicazione dell’attività di socio come “occupazione prevalente”), bensì da un fatto oggettivo quale l’esistenza di una attività commerciale effettivamente svolta dal socio de quo.

Il Tribunale, quindi, ha nuovamente ribadito come, avendo l’iscrizione alla gestione commercianti come presupposto fondamentale l’esistenza di un’attività commerciale, non si potesse ritenere sussistere, nel caso di specie e cioè laddove difettasse tale presupposto, l’obbligo di iscrizione richiesto.