Ordinanza TAR Lazio sulle “sigarette elettroniche”. Rigettata l’istanza di sospensiva

Il TAR Lazio, Sez. II, con Ordinanza n. 811/2014, del 19 febbraio scorso, ha rigettato, fissando per la discussione del merito l’Udienza del 2 aprile 2014, l’istanza cautelare proposta da alcune società produttrici e distributrici di “sigarette elettroniche” (nello specifico, vaporizzatori, loro componentistica, liquidi destinati alla vaporizzazione e relativi prodotti accessori e strumentali), cui ha aderito, ad adiuvandum, la FIESEL-Confesercenti, tesa alla sospensione dell’efficacia del Dm 16.11.2013, con il quale è stata approvata la  disciplina, ai sensi dell’art. 62-quater, comma 4, del D. Lgs. n. 504/95, del regime della commercializzazione dei prodotti contenenti  nicotina  o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi  lavorati nonché dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti  di ricambio, che ne consentono il consumo.

   Ciò anche sulla base della considerazione che, nel frattempo, è stato approvato e pubblicato in G.U. (lo stesso 19 febbraio u.s.) il Dm 12.2.2014, recante modifica al summenzionato Dm 16.11.2013, che ha apportato semplificazioni nella procedura di autorizzazione e di verifica dei requisiti prescritti per l’istituzione e la gestione dei depositi fiscali e per l’esercizio dell’attività di rappresentante fiscale.

    Quest’ultimo provvedimento consente l’avvio dell’attività fin dalla data di presentazione all’Agenzia delle Dogane della domanda del soggetto che intende istituire e  gestire  un  deposito di prodotti succedanei del tabacco ed autorizza il rappresentante fiscale fin dalla data della comunicazione della relativa nomina da parte del soggetto che fabbrica o detiene i prodotti succedanei del tabacco in uno dei Paesi membri dell’Unione europea e li fornisce ai punti vendita per essere consumati nel territorio italiano.

    Inoltre, tale procedura semplificata si applica anche per le istanze e le comunicazioni già presentate anteriormente alla data di pubblicazione del decreto 12.2.2014.

    A questo punto, a giudizio del TAR Lazio, non sono ravvisabili i profili di danno grave ed irreparabile che giustificherebbero la concessione della misura cautelare richiesta (la sospensiva del Dm 16.11.2013), connessi sostanzialmente alla prosecuzione della commercializzazione dei prodotti, dal momento che la nuova procedura semplificata consente il sollecito avvio dell’attività anche con l’applicazione del nuovo regime autorizzatorio e impositivo.

    In riferimento a quest’ultimo aspetto, fra l’altro, il TAR afferma che neanche in relazione ad esso sono ravvisabili gli estremi per la concessione della sospensiva, poiché il regime impositivo fiscale trova la propria fonte nella norma primaria contestata (la norma di legge, che può essere giudicata nella sua legittimità solo dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia Europea in caso di rimessione da parte del TAR nel giudizio di merito) e, al riguardo, viene in rilievo un danno di natura meramente economica, che quindi è sempre ristorabile ed è riferito ad un lasso di tempo limitato, tanto più se si considera che l’Udienza di discussione del merito è stata fissata alla data, non lontana, del 2 aprile 2014.

    D’altra parte, come sostenuto dal TAR, l’eventuale sospensione del Dm 16.11.2013 non potrebbe comunque arrecare alcun vantaggio ai ricorrenti, perché inidonea ad incidere sull’applicazione del regime impositivo

    Dal punto di vista pratico, il nuovo sistema è formalmente pronto a partire, poiché i depositi fiscali, come già detto, possono già esercitare l’attività dal momento in cui l’istanza tesa all’ottenimento dell’autorizzazione verrà presentata all’Agenzia delle Dogane.

    Operativamente, l’AAMS dovrebbe dare nei prossimi giorni indicazioni utili ai depositi e ai rappresentanti fiscali ai fini dell’applicazione dell’imposta.

    Vi terremo puntualmente informati su ogni novità concernente l’argomento in oggetto.