Definizione degli obblighi di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito

Si dà seguito alle precedenti note di questo Ufficio, prot. n. 4441 del 9 dicembre 2012 e prot. n. 4448 del 7 gennaio 2014, per comunicare che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21, del 27 gennaio 2014, il DM 24 gennaio 2014, recante “definizione e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito”. Il provvedimento entrerà in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della pubblicazione e, cioè, il 28 marzo p.v.

 

Com’è noto, il decreto, emanato ai sensi dell’art. 15, comma 5, del DL n. 179/2012, individua l’ambito di applicazione dell’obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito per i soggetti che effettuano vendita di prodotti o prestazione di servizi, previsto dall’art. 15, comma 4, del citato decreto legge.

 

    In via preliminare, il provvedimento fornisce le seguenti definizioni:

 

a) carta di debito: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare  transazioni presso  un  esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito,  previo  deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale;

b) circuito: piattaforma costituita dal  complesso  di  regole  e procedure  che  consentono  di  effettuare e ricevere  pagamenti attraverso l’utilizzo di una determinata carta di pagamento;

c)  consumatore o utente: la persona  fisica  che  ai   sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo  6  settembre 2005, n. 206, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

d) esercente: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all’ accettazione di  carte  di  pagamento  anche attraverso canali telematici;

e) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione   multipla ovvero che consente l’accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella “a banda magnetica” o a “microchip”.

 

    Il decreto stabilisce che l’obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore di un esercente per l’acquisto di prodotti o la prestazione  di servizi.

 

    Fino al 30 giugno 2014, l’obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito si applica soltanto nei confronti degli esercenti il cui fatturato, nell’anno precedente a quello nel quale è effettuato il pagamento, sia superiore a duecentomila euro.

 

    Con un successivo decreto, che dovrà essere emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in oggetto, potranno essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato per l’applicazione dell’obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito; inoltre, l’obbligo potrà essere esteso a ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili.

 

    Ciò premesso, l’analisi del dettato normativo fa emergere alcuni dubbi interpretativi.

 

  • L’art. 2 del decreto individua come destinatari dell’obbligo di accettare anche pagamenti mediante carte di debito i soggetti di cui all’art. 1, lett. d).

 

  • L’art. 1, comma 1, lett. d), definisce “esercente” il beneficiario di un pagamento abilitato all’accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici.

 

    Parrebbe dunque che la normativa si rivolga ai soli soggetti “abilitati” alle modalità di pagamento telematiche (ossia dotati di POS), stabilendo che (solo) questi non possono rifiutare pagamenti con carte di debito se l’importo della transazione è superiore a trenta euro. Del resto neanche l’art. 15, comma 4, del DL n. 179/2012 fa alcun riferimento alla necessità di dotarsi degli strumenti atti a ricevere un pagamento telematico.

 

    Pertanto, l’impatto delle disposizioni in esame sembrerebbe meno forte di quanto in un primo momento ritenuto: non si tratterebbe, infatti, di obbligare chi non ne è dotato ad installare i necessari strumenti per ricevere pagamenti elettronici (POS), ma soltanto di escludere che gli esercenti che ne sono dotati possano rifiutare un pagamento mediante carte di debito, se il valore della transazione è superiore a trenta euro. Peraltro, considerando che fino al 30 giugno 2014 sono obbligati solo gli operatori con un fatturato superiore a duecentomila euro, è improbabile che tali soggetti non siano dotati di POS.

 

    In secondo luogo, ancora più rilevante è la considerazione che il decreto in oggetto, nel dare attuazione all’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012, nulla ha previsto in merito al profilo sanzionatorio: ne consegue che il mancato rispetto da parte di un esercente dell’obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito non comporta, ad oggi, alcuna conseguenza.

 

    Ciò detto, non possiamo non evidenziare che il Senato, in sede di conversione in legge del DL n. 150/2013, c.d. “Milleproroghe”, ha approvato un emendamento che, “al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all’obbligo di dotarsi di POS, all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, differisce l’efficacia delle disposizioni di cui al medesimo art. 15, comma 4, al 30 giugno 2014. Allo stato attuale, il disegno di legge deve ancora essere approvato ovviamente dalla Camera dei Deputati.

    Se l’emendamento dovesse essere confermato nella forma in cui ci è noto, i dubbi interpretativi sopra espressi cadrebbero, con l’espressa previsione dell’obbligo per chi esercita il commercio o presta servizi di dotarsi di POS e di accettare pagamenti mediante carta di debito sopra i 30 euro, sia pure solo dal 30 giugno 2014.

    La situazione, pertanto, può così riassumersi:

 

1. Fino al 28 marzo 2014 comunque nessun esercente il commercio o prestatore di servizi ha l’obbligo di accettare pagamenti anche mediante carta di debito.

 

2. Qualora l’emendamento al DL “Milleproroghe” fosse confermato dalla Camera nella forma sopra descritta, dal 30 giugno 2014 tutti gli esercenti il commercio e i prestatori di servizi avranno l’obbligo di accettare pagamenti di importo superiore a trenta euro anche mediante carta di debito.

 

3. Qualora, infine, l’emendamento non fosse confermato dalla Camera:

 

a) a far data dal 28 marzo 2014, gli esercenti che nell’anno precedente alla transazione hanno avuto un fatturato superiore a duecentomila euro saranno obbligati ad accettare pagamenti mediante carte di debito per ogni acquisto di beni o prestazione di servizi di importo superiore a trenta euro;

b) Dal 1° luglio 2014 tale obbligo si estenderà a tutti gli altri soggetti.

 

    In ogni caso, il mancato rispetto di tale obbligo non risulta – ad oggi – sanzionato.