DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI. DIRETTIVA EQUITALIA N. 37 DEL 20/01/14

Pur rendendoci conto che l’argomento sia di interesse limitato, visto i tempi molto ristretti (28/2/2014, salvo proroghe) per avvalersi della agevolazione in oggetto e visto il primo pronunciamento di Equitalia spa, ci pare opportuno illustrare quanto è emerso nella recente direttiva, preceduta peraltro da un comunicato stampa.

Ricordiamo che si tratta della norma, di cui all’art. 1, commi da 618 a 624 della L. 147/13 (Legge di stabilità), con cui è stata disposta una mini sanatoria o mini sconto, sui carichi inclusi in ruoli affidati alla riscossione fino al 31.10.2013.

Il debitore, senza alcuna istanza o domanda può pagare (anzi deve, essendo ammessa solo questa possibilità) tutto il debito al netto di:

–          Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, DPR 602/73);

–          Interessi di mora (art. 30, del DPR 602/73)

deve comunque pagare gli aggi dell’esattore[1], entro il 28 febbraio 2014.

Equitalia, innanzitutto, precisa che deve trattarsi di ruoli emessi da uffici statali, con esclusione di quelli dell’INPS e dell’INAIL (sic!), quindi quelli emessi dalle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), dalle regioni, province e comuni e affidati alla riscossione entro il 31.10.2013.

Precisa inoltre che, visto il rinvio della norma all’art. 20 del DPR 602/73, gli interessi che vengono “abbuonati”, sono solo quelli che si applicano sulle entrate  dello Stato (IVA, IRPEF, IRES, ecc.), che si calcolano dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento fino alla data di consegna all’agente della riscossione, del ruolo. Quindi, ad es., non possono venir condonate le maggiorazioni previste dall’art. 27, c. 6, della L. 689/81, per le multe (violazioni al codice della strada). Quindi, in questi casi, il risparmio consiste solo negli interessi di mora, cioè quelli dovuti quando, nei 60gg. dalla notifica della cartella di pagamento, non si è provveduto ad alcun versamento.

Equitalia, nella direttiva in oggetto, fornisce istruzioni per gli sportelli sparsi sul territorio nazionale, invitandoli a valutare l’opportunità di attivare un servizio di prenotazione degli estratti di ruolo. Al di là di queste indicazioni, chi avesse dei dubbi è opportuno che richieda detto estratto all’Agenzia di Equitalia della sua città o paese.

Il pagamento può avvenire o, presentandosi con la cartella presso gli sportelli di Equitalia, oppure, cartella per cartella, con il bollettino postale mod. F35, annotando, nello spazio intestato “eseguito da” la dicitura “DEFINIZIONE RUOLI – L.S. 2014”

  Mentre nel comunicato stampa si parla, a proposito di cosa rientra nell’agevolazione, anche degli avvisi di accertamento esecutivi, nella direttiva non si dice nulla al riguardo.

Dovrebbe essere comunque pacifico, che anche per questi avvisi di accertamento, cioè quelli per i quali deve essere il contribuente a pagare quanto accertato, entro 60gg dalla notifica (o tutto o 1/3 se ha impugnato l’atto), diversamente nei 30gg. successivi, il carico viene passato ad Equitalia che potrebbe già iniziare le azioni esecutive. Purtroppo, lo ripetiamo, la direttiva in oggetto non se ne occupa. In queste situazioni, il contribuente potrebbe non avere nessuna cartella in mano. E’ quanto mai opportuno che, sapendo di aver lasciato scadere i termini per pagare l’accertato, si rivolga agli sportelli di Equitalia, per avere l’estratto di ruolo.

 

La direttiva poi prosegue affrontando il caso di coloro che hanno in corso un piano di rateazione, ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, di cartelle rientranti nella mini sanatoria.

Al riguardo, Equitalia afferma che se costoro “intendessero comunque definire in tutto o in parte le somme ivi incluse (in ragione della composizione del piano), al fine di garantire la corretta estinzione/rimodulazione dello stesso piano, il pagamento potrà avvenire solo presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Nel computo delle somme dovute non dovranno, naturalmente, essere considerati gli importi relativi al carico residuo degli interessi di dilazione”.

Confessiamo che questo passaggio risulta alquanto oscuro.

Intanto, pare di capire che, in presenza di rateazioni, si possa definire solo una parte, nonostante la legge parli di pagamento in una unica soluzione.

Poi, pare sempre di capire che il piano di rateazione possa essere “rimodulato”, si presume solo negli importi e non anche nei tempi.

 

Infine la direttiva di Equitalia si occupa delle situazioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602/73, cioè quelle dove il contribuente è contemporaneamente creditore verso pubbliche amministrazioni di somme superiori a 10mila euro e debitore, per cartelle di pagamento almeno di pari importo, dove le suddette pubbliche amministrazioni, acquisite le informazioni in merito a cartelle non pagate, possono sospendere il pagamento del loro debito.

In questi casi, la direttiva esprime dei dubbi sulla applicazione della sospensione della riscossione, fino al 15.3.14, prevista dalla norma della legge di stabilità. Ritiene però opportuno che, in questi casi, gli agenti della riscossione prendano contatto con il contribuente, al fine di fargli valutare l’opportunità di usufruire dell’agevolazione onde sbloccare il suo credito.

Per concludere, come fatto notare dalla stampa specializzata, la direttiva nulla dice per i ruoli provvisori, cioè quelli di coloro che hanno impugnato avvisi di accertamento, ecc., che dovrebbero, anch’essi, rientrare nella mini sanatori.


[1] Nella nostra circolare n. 1/14, avevamo erroneamente scritto che venivano abbuonati anche gli aggi dell’esattore. Così non è. Questi invece restano dovuti.