Modifica, nella legge di conversione del “decreto istruzione”, delle norme sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (cosiddette “e-cig” o “sigarette elettroniche”), in tema di salute e pubblicità.

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale – serie  generale – n. 214, del 12 settembre 2013, è stato pubblicato il testo della legge 8 novembre 2013, n.  128, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante:  «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

    La legge 128 ha apportato significative modifiche all’originario testo del decreto legge, alcune delle quali nel senso voluto dalla Confesercenti, con riferimento alla normativa in materia di “prodotti succedanei dei prodotti da fumo” (“e-cig”, ovvero “sigarette elettroniche”).

 

    Nello specifico, l’art. 4 della legge, al comma 5-sexies, ha soppresso il secondo periodo del comma 10-bis dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (“legge Sirchia”), aggiunto dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, laddove prevedeva che ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia tutela della salute dei non fumatori e di divieto pubblicitario e promozionale.

 

    Quanto alle prime, queste comportavano il divieto di fumare – e dunque, per estensione, anche di assumere i vapori dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo – nei locali chiusi (quali, ad esempio, i pubblici esercizi), ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico.

 

    Con la soppressione del secondo periodo dell’art. 51 viene ora consentita l’assunzione dei vapori delle “e-cig” nei locali pubblici quali ristoranti, bar, ecc., mentre il divieto di utilizzo delle “sigarette elettroniche” continua a vigere nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.

    Per ciò che concerne i divieti pubblicitario e promozionale, il comma 5-sexies ha aggiunto all’art. 51 della legge n. 3/2003 ulteriori sei commi, che, in sostanza, riguardano limitazioni alla pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina avente potenziali effetti di induzione al consumo nei confronti dei minori.

 

    Si sottolinea come le suddette limitazioni riguardino esclusivamente i prodotti contenenti nicotina.

 

    Queste le nuove prescrizioni:

  10-ter. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile la dicitura ‘presenza di nicotina’ e l’avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.

  10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, hanno l’obbligo di adottare un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.

  10-quinquies. È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi, che attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute e rappresenti minori di anni diciotto intenti all’utilizzo di sigarette elettroniche.

  10-sexies. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.

  10-septies. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

  10-octies. È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina: a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori; b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.

 

    La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-ter a 10-octies è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. Detta sanzione si applica altresì alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa, nonché ai proprietari delle sale cinematografiche

    Con l’occasione, si avverte che la Confesercenti sta adoperandosi con grande impegno per la modifica del testo della legge n. 99/2013, nella parte in cui ha istituito l’imposta di consumo sui prodotti di cui sopra, supportando l’iniziativa di qui gruppi parlamentari che aderiscano alle richieste degli operatori del settore rappresentati e organizzati nella FIESEL, preoccupati per le sorti del comparto nel caso dell’applicazione, dal 1° gennaio 2014, delle nuove norme in materia.