Come esportare salumi negli USA

Dal 28 maggio 2013 è permessa negli Stati Uniti l’importazione dell’alta salumeria italiana – salame, pancetta, coppa, speck e cotechino (comparti in cui abbondano i prodotti DOP e IGP) – da: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e dalle province di Trento e Bolzano. L’importazione di prosciutti crudi, prosciutti cotti e mortadelle era, invece, già ammessa da tempo.
Queste aree geografiche sono state considerate, dall’Animal and Plant Health Inspection Services (APHIS), a rischio basso per quanto riguarda la malattia vescicolare del suino.

Questa positiva notizia conclude un dibattito durato anni e risolve un situazione che ha compromesso lo sviluppo dell’export italiano negli Stati Uniti, dove molti prodotti locali vengono commercializzati facendo ricorso ad immagini e nomi che evocano il Made in Italy (fenomeno detto “Italian Sounding”). E’ comunque ancora da risolvere il problema della registrazione abusiva di marchi caratterizzanti prodotti italiani (ad esempio, in Canada sono venduti salumi locali che utilizzano la denominazione “San Daniele”; addirittura, è stato registrato il marchio “Prosciutto di Parma DOP”!).

In ogni caso, non sono stati ancora definiti gli standard che dovranno essere rispettati dai produttori, appartenenti alle suddette aree geografiche, per poter esportare liberamente i prodotti; infatti, oltre alla documentazione ed alle autorizzazioni previste dalla la normativa americana, per l’ingresso negli USA di prodotti derivati dai suini potrebbe essere richiesta documentazione aggiuntiva. Nel sito del Ministero italiano della Salute è scritto che: ”è in corso di definizione la circolare ministeriale contenente le procedure per l’autorizzazione, per i controlli degli stabilimenti e la modulistica di certificazione”.

I prodotti destinati al mercato americano possono provenire solo da stabilimenti che siano stati preventivamente autorizzati dalle autorità statunitensi e devono essere provvisti di uno specifico certificato sanitario e di attestazione veterinaria.

Si deve inoltre garantire che l’impianto nel quale sono stati macellati gli animali non sia venuto a contatto con animali o carni provenienti da Regioni nelle quali la malattia vescicolare del suino sia ancora presente, ovvero che carni e/o animali non abbiano attraversato Regioni non indenni, a meno che ciò non si sia verificato, ovviamente per le sole carni, in container sigillati dall’Autorità Sanitaria di Regioni ammesse.

Caratteristiche dei salumi destinati all’esportazione

L’esportazione verso gli Stati Uniti è permessa per i seguenti prodotti:

  • a base di carne cotta e sottoposti a trattamento termico che raggiunga i 69°C al cuore del prodotto
  • sterilizzati (cotechino) 
  • a base di carne cruda (ad es. prosciutto crudo con stagionatura superiore a 400 giorni)
  • carni a bassa stagionatura (dal 28 maggio 2013).

Documentazione richiesta

Per quanto riguarda la documentazione per carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate, farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie (codice doganale SA 0210 “meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal”), i documenti richiesti, per l’esportazione negli Stati Uniti, sono di seguito indicati:

Registrazione di stabilimento alimentare

Documento attestante che lo stabilimento o gli stabilimenti in cui è stata effettuata la produzione, trasformazione, confezionamento e conservazione di alimenti destinati al consumo per il mercato statunitense è/sono stati registrati presso la Food and Drug Administration (FDA).

Il sito del Ministero della Salute pubblica:

Si deve segnalare che un’azienda che operi presso uno stabilimento non autorizzato potrebbe avvalersi, per la produzione di salumi a suo marchio, previo accordo commerciale, dello stabilimento di un’altra azienda il cui impianto sia autorizzato. Questo permetterebbe alla prima azienda di soddisfare le richieste della normativa americana, senza necessariamente procedere all’iter di qualifica.

Licenza per la fauna selvatica

Sono definite condizioni di applicabilità specifiche per gli alimenti in cui, tra gli ingredienti, figurino anche prodotti di animali in via di estinzione.

Un documento deve attestare che il titolare è autorizzato ad esportare specie di fauna selvatica. Tale documento è necessario per lo sdoganamento e l’accesso al mercato.

Preavviso di importazione di prodotti alimentari

Il documento necessario per lo sdoganamento, che annuncia l’importazione di alimenti alla Food and Drug Administration (FDA), deve essere presentato, per via elettronica o attraverso la dogana a: Automated Broker Interface (ABI), del Sistema Commerciale ACS, solo dopo la registrazione alla lista degli stabilimenti autorizzati.

I termini per la presentazione del preavviso sono i seguenti:

  • Non più di 15 giorni prima della data prevista di arrivo, per invii effettuati tramite il PNSI (Prior Notice Systems Interface – sistema per la richiesta della notifica preventiva – introdotto nel 2003 a seguito atti di bioterrorismo)
  • Non più di 30 giorni prima della data prevista di arrivo, per la presentazione fatta attraverso l’ABI/ACS.

Contenuto minimo del documento:

  • Nome e indirizzo della persona che presenta la notifica anticipata e il nome e l’indirizzo della sua azienda
  • Tipo di ingresso e “Customs and Border Protection” – Identificativo CBP se disponibile)
  • Descrizione dei beni comprendente: nome comune e nome commerciale, codice prodotto della FDA, quantità stimata del lotto, numeri di codice o altri elementi di identificazione (se del caso)
  • Nome e indirizzo del fabbricante
  • Nome e, se conosciuto, indirizzo del produttore
  • Paese di produzione
  • Nome e indirizzo del mittente
  • Paese di spedizione o mailing
  • Nome e indirizzo dell’importatore
  • Nome e indirizzo del proprietario
  • Nome e indirizzo del destinatario finale
  • Nome e indirizzo del vettore e modalità di trasporto
  • Informazioni sulla spedizione – tipo e tempistica
  • Denominazione di qualsiasi paese in cui non sia stato consentito l’ingresso al prodotto.

In conformità alla legge contro il bioterrorismo, tutti gli articoli alimentari che possano presentare una minaccia per la salute umana o animale sono trattenuti

Codice di Identificazione Produttore (MID)

Codice che identifica il produttore (non statunitense) di un bene, in conformità con le disposizioni di legge; può essere un prerequisito per la dichiarazione doganale di importazione o per l’entrata/consegna immediate.

L’autorità responsabile è la Customs and Border Protection (CBP).

Il MID deve essere predisposto dall’importatore in conformità con le disposizioni di legge statunitense di cui al 19 CFR 102.

Il codice MID contiene fino a 15 caratteri senza spazi:

  • Codice ISO del paese (due caratteri)
  • Nome del fabbricante (primi tre caratteri di ciascuno delle prime due parole)
  • Indirizzo del fabbricante (prime quattro cif
    re del numero maggiore nel tratto di strada di indirizzo)
  • Nome della città (prime tre lettere).

Per articoli aventi più di un produttore, il codice MID va indicato per ciascun produttore, separatamente.

Nel caso in cui la fattura elenchi più ragioni sociali o indirizzi, le informazioni del MID devono essere relative alla sede legale della società.

Certificato sanitario per i prodotti animali

E’ un documento rilasciato dalla ASL, attestante che i prodotti di origine animale per l’esportazione non sono infetti e non sono portatori di alcuna malattia infettiva; esso è necessario per sdoganamento e accesso al mercato; deve essere scritto in inglese e presentato in originale.

Le autorità veterinarie degli Stati Uniti accettano il certificato rilasciato dall’autorità competente di uno Stato Membro dell’Unione Europea, se esso è fornito di tutte le informazioni specifiche.

Certificato di origine

Potrebbe essere richiesto anche il Certificato di Origine (facoltativo, secondo le indicazioni dell’importatore). Il Certificato è emesso dalla Camera di Commercio italiana dove ha sede il produttore del bene.

Etichettatura

L’etichettatura dei prodotti alimentari negli Stati Uniti è regolamentata da: 21 C.F.R. Part 101– Food Labeling Title 21 – Food and Drugs

Nello specifico, per i salumi l’etichetta deve riportare, almeno:

  • Nome del prodotto
  • Paese di origine (“Made in…” o “Product of …”)
  • Nome e indirizzo del produttore
  • Peso netto (“Net content…“); per i liquidi esso è espresso in galloni o per quantità inferiori al gallone, in once fluide (fl. oz.)
  • Stato fisico del prodotto, ad esempio: intero, in cubetti, porzionato; ciò quando lo stato fisico non è evidente dall’imballo o tramite immagini riportate sulla confezione
  • Elenco degli ingredienti
  • Informazioni nutrizionali (calorie, grassi totali, grassi saturi, grassi idrogenati, colesterolo, sodio, carboidrati totali, fibre, zuccheri, proteine, vitamina A, vitamina C, calcio, ferro).

La lingua di riferimento per l’etichetta è l’inglese.

È necessario specificare la presenza di eventuali allergeni alimentari riportando sull’etichetta, vicino alla lista degli ingredienti, la parola “Contains” seguita dal nome dell’allergene.

Gli imballaggi in legno (casse di legno, gabbie, pallets) devono essere trattati e marchiati secondo la normativa NIMP n. 15.

Monica Perego
Fonte: NewsMercati.com