Con decreto n. 38/2013, in vigore dal 16 aprile, il Ministero dell’economia e delle finanze ha adottato la nuova disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo. Ciò sulla base del DL n.98/2011, convertito in legge n.111/2011, che aveva demandato ad un Regolamento del MEF la disciplina delle modalità di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché di rilascio e rinnovo di patentini. Il provvedimento implicitamente supera la previgente regolamentazione di settore, che si doveva alla circolare n. 4/2001 dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Il Regolamento tiene conto dell’esigenza che il nuovo regime risulti compatibile con la tutela della concorrenza e considera la necessità di contemperare le garanzie all’utenza di una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l’interesse pubblico della tutela della salute. La disciplina conferma quanto previsto dalla legge n. 1293/57, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio, ovverosia che la vendita al pubblico di tabacchi lavorati è effettuata a mezzo di rivendite ovvero di patentini e che le rivendite si distinguono in ordinarie e speciali.
Rispetto alla precedente programmazione di settore, quella del nuovo Regolamento si caratterizza per avere maggiore forza in caso di ricorsi da parte di eventuali controinteressati, dal momento che le Amministrazioni competenti, nell’istituzione delle rivendite, risponderanno a regole poste con un decreto di ordine tecnico cui ha fatto rinvio la legge, e non ad una mera circolare.
Istituzione di rivendite ordinarie
Ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 1293, le rivendite ordinarie sono istituite con provvedimento dei competenti Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei tempi e nei luoghi individuati in funzione dell’interesse del servizio, tenendo particolarmente conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali ovvero della particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana tali da rendere palesi carenze dell’offerta in funzione della domanda, nonché’ delle istanze di trasferimento pervenute agli Uffici.
L’istituzione delle rivendite ordinarie è consentita in presenza dei parametri relativi alla distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio, che deve essere pari o superiore a:
a) metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
b) metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
c) metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
In ogni caso, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non è consentita l’istituzione di una nuova rivendita qualora sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio risulti distante oltre 600 metri.
Rispetto alla circolare n. 4/2001, si nota che non è più prevista, per i Comuni fino a 10.000 abitanti, la distanza non inferiore a 200 metri; vale ora la stessa distanza di cui alla lett. a). Manca poi la previsione relativa alle località sparse composte da piccoli agglomerati non costituenti Comuni a se stanti ma eventualmente frazioni caratterizzate da discontinuità del centro abitato principale, per le quali era prevista una distanza di almeno 1.500 metri dal centro abitato principale, una distanza dalla rivendita più vicina di almeno 600 metri ed una popolazione di non meno di 800 abitanti.
La distanza è intesa come il percorso pedonale più breve ed è calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada, D. Lgs. n. 285/92.
Il provvedimento direttoriale è stato adottato il 27 marzo 2013, e prevede che la distanza tra locali destinati alla vendita dei tabacchi deve essere calcolata sulla base del percorso pedonale più breve, determinato secondo le seguenti prescrizioni:
a) per percorso pedonale si intende il tragitto ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme sulla circolazione viaria;
b) la misurazione delle distanze tra i locali deve essere effettuata fra gli assi dei rispettivi ingressi;
c) se l’ingresso è in parte occupato da vetrina, l’asse sarà costituito dal punto mediano dell’effettivo accesso al locale;
d) ove per il locale siano stati designati più ingressi, la distanza sarà presa dall’asse dell’ingresso più prossimo all’altro locale per il quale si vuole conoscere la distanza. Si indicano quali ingressi esclusivamente quelli fruibili dall’utenza, con esclusione specifica di quelli secondari di servizio;
e) stabilito come punto di partenza l’asse dell’ingresso, per mettersi nelle condizioni medie del pedone ci si scosterà di un metro dall’ingresso, mantenendo possibilmente costante tale distanza di un metro lungo tutto il percorso, indipendentemente dalla larghezza del marciapiede. Ove il marciapiede abbia larghezza inferiore al metro, si seguirà il ciglio del marciapiede stesso, onde evitare di scendere sulla sede stradale. In mancanza del marciapiede, si seguirà il margine della carreggiata. Il punto di arrivo, analogamente a quello di partenza, è individuato mantenendo rispetto all’ingresso del locale d’arrivo il medesimo scostamento iniziale. Resta inteso che, ai fini della quantificazione della distanza, non dovrà essere computato il predetto scostamento, né alla partenza e né all’arrivo, anche nel caso in cui lo stesso risultasse inferiore al metro;
f) il calcolo della distanza deve essere effettuato non computando gli ostacoli naturali o artificiali presenti lungo il percorso;
g) gli attraversamenti stradali, in presenza di strisce pedonali, dovranno essere effettuati lungo l’asse mediano delle stesse.
Fermo il parametro della distanza, viene confermata l’esigenza del rispetto dell’ulteriore parametro della redditività o produttività minima. In particolare, non è consentita l’istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per l’istituzione della nuova rivendita, non è pari o superiore a:
a) euro 18.885,00 per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
b) euro 30.260,00 per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
c) euro 37.670,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Ai fini dell’applicazione di quest’ultimo parametro, qualora rispetto alla sede proposta per l’istituzione della nuova rivendita una o due delle tre rivendite più vicine siano poste a distanza superiore a 600 metri ad esse, viene imputato, ai soli fini del computo, un aggio virtuale pari
ai parametri di cui alle lettere a), b), e c), in ragione della dimensione demografica del comune in cui le stesse hanno sede.
In tutti i casi in cui la sede della rivendita da istituire disti più di 600 metri dalla tre rivendite più vicine, non trovano applicazione i parametri relativi alla distanza ed agli aggi, fermo restando l’obbligo dell’Ufficio competente di verificare la sussistenza dell’esigenza di servizio desumibile dalla valutazione della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione.
Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della legge n. 1293/57, può essere revocato nell’interesse del servizio nel caso in cui la stessa non abbia raggiunto, nel terzo anno del triennio di esperimento, i parametri relativi agli aggi, tenuto conto della dimensione demografica del comune in cui la stessa ha sede. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarità, salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell’ipotesi di premorienza del titolare.
Gli importi relativi agli aggi sono adeguati, in sede di prima applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e successivamente ogni due anni, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in misura pari alla media aritmetica dell’indice ISTAT dei prezzi medi al consumo e dell’incremento del prezzo medio ponderato dei prezzi al consumo dei tabacchi lavorati, intervenuti nel biennio precedente.
Gli Uffici competenti adottano per ogni anno solare due piani semestrali per l’istituzione delle rivendite ordinarie, avendo riguardo, alla luce dei punti di vendita già esistenti nonché delle istanze di trasferimento nel frattempo pervenute, della necessità che la rete di vendita dei tabacchi lavorati risulti adeguata ad un effettivo e concreto rapporto tra domanda e offerta e organizzata in modo tale da garantire l’efficienza e l’efficacia dei controlli da parte dell’amministrazione, a tutela dei minori, dell’ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, nonché’ del gettito.
Il sistema è nuovo rispetto a quello previsto dalla circolare n. 4/2001, che prevedeva segnalazioni per l’istituzione di nuove rivendite da far pervenire all’Amministrazione entro il primo trimestre dell’anno. Tali segnalazioni venivano raggruppate per Comune e per zona ed istruite in modo da avere un costante monitoraggio delle esigenze di servizio.
Per le varie segnalazioni l’istruttoria veniva avviata con richiesta di parere alla Guardia di Finanza ed alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. L’attuale nuova disciplina non prevede il parere della GdF e delle Associazioni.
Viene altresì soppressa la Commissione, articolata a livello provinciale, con funzioni mermente consultive, di cui faceva parte un rappresentate designato dall’Associazione di categoria col maggior numero di iscritti a livello compartimentale.
In occasione della predisposizione di ciascun piano sono valutate le domande di trasferimento nonché le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute all’Amministrazione durante il semestre immediatamente precedente. Le proposte per l’istituzione di nuove rivendite non determinano diritti nei riguardi di coloro che le formulano ne’ obblighi a carico dell’Amministrazione.
L’Ufficio competente formula, entro il 31 marzo ed il 30 settembre, lo schema di piano per l’istituzione delle rivendite ordinarie avendo cura di inserirvi esclusivamente le proposte di istituzione di nuove rivendite per le quali sussista una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui infra.
In relazione a ciascuno schema di piano semestrale, entro il 30 aprile ed il 31 ottobre l’Ufficio competente rende pubblico lo schema di piano in apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L’esercizio della facoltà di intervenire mediante memorie da parte dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, di cui all’art. 10 della legge n. 241/90, è effettuato entro venti giorni liberi dalla data in cui lo schema di piano è reso pubblico, trascorsi i quali l’Ufficio competente definisce il piano anche in assenza di partecipazione, salva la facoltà di tenere motivatamente conto di quella esercitata in ritardo.
A quel punto l’Ufficio competente, definito lo schema di piano alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, comunica l’avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni.
Decorso tale termine, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l’Ufficio competente approva il piano definitivo di istituzione delle nuove rivendite e, per ciascuna zona individuata come idonea per tale istituzione, pubblica l’avviso per l’assegnazione.
Istituzione di rivendite speciali
Come è noto, a sensi dell’art. 22 della legge n. 1293/57, le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell’Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.
Il Regolamento ora prevede che le rivendite speciali possono essere istituite, per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui all’articolo 22 della legge, da valutare in ragione:
a) dell’ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento;
b) della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento;
c) del significativo pregiudizio economico che dalla nuova rivendita deriverebbe per quelle già esistenti nella medesima zona di riferimento.
Le rivendite speciali possono essere istituite nei seguenti luoghi, previsti dall’art. 53 del dPR n. 1074/58 (Regolamento di attuazione della legge), purché’ abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via:
a) stazioni ferroviarie;
b) stazioni automobilistiche e tranviarie;
c) stazioni marittime;
d) aeroporti;
e) caserme;
f) case di pena;
g) altri luoghi, diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f), nonché’ da quelli di cui all’art. 6 (relativo alle rivendite negli impianti di distribuzione carburanti), nel rispetto dei parametri di distanza e di redditività previsti per le rivendite ordinarie, di cui all’art. 2, sempre che l’ufficio competent
e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontri un’esigenza di servizio alla quale non può sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino, ivi inclusi, in particolare:
1) sale Bingo;
2) bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza;
3) strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso;
4) stazioni metropolitane;
5) ipermercati, intesi quali strutture facenti capo ad unico soggetto, anche organizzate in più locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi
autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
6) centri commerciali, qualora dall’istruttoria esperita non risulti concretamente possibile l’istituzione di una rivendita ordinaria e sempreché sussistano le particolari esigenze di equilibrare il rapporto fra domanda e offerta, in relazione al numero degli esercizi attivi e funzionanti e al consistente afflusso del pubblico presso il centro commerciale.
Si nota un’estensione delle tipologie di strutture appositamente specificate ai fini dell’istituzione di una rivendita speciale.
Le rivendite speciali non possono esporre l’insegna regolamentare o la scritta tabacchi all’esterno della struttura che le ospita.
Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura, che può essere stabilito caso per caso, non possono operare per più di otto mesi all’anno.
Le domande per l’istituzione di rivendite speciali vanno presentate all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all’albo dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, nonché da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del dPR n. 445/2000.
La perizia giurata deve contenere:
a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3;
b) l’indicazione della sede proposta e delle tre rivendite a questa più vicine, nonché’ degli eventuali patentini aggregati a tali rivendite come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale più breve.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve indicare:
a) la natura dell’attività commerciale ovvero di servizio prestata;
b) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili;
c) per gli ipermercati, la presenza di esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
d) per i centri commerciali, il numero degli esercizi attivi ed operanti.
L’Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonché’, ai sensi dell’art. 7 e seguenti della legge n. 241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresì notizia dell’inizio del procedimento ai soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.
Per le domande pervenute prive della documentazione, gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni. Trascorso detto termine:
a) le domande prive della documentazione o con documentazione incompleta o non integrata sono dichiarate inammissibili;
b) le domande complete della documentazione sono istruite dagli Uffici territorialmente competenti per l’adozione del provvedimento finale.
Le domande che, all’esito dell’istruttoria, risultano prive di uno dei documenti necessari ovvero i cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche relativamente ad uno solo dei dati richiesti, sono respinte.
Il provvedimento finale è comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al procedimento.
Impianti di distribuzione carburanti
L’istituzione di una rivendita presso gli impianti di distribuzione carburanti, oltre che assicurare il rispetto dei parametri dimensionali minimi degli impianti di distribuzione carburanti e dei locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, di cui all’art. 28, comma 8, lettera b), del DL n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, come ulteriormente modificato dall’art. 8, comma 22-bis, del dl n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012[1], dovrà rispettare i criteri di cui all’art. 2.
La previsione è nuova rispetto a quanto stabilito dall’art. 28 del DL n. 98 citato, perché reinserisce l’obbligo di rispetto delle distanze e della redditività delle rivendite, di fatto depotenziando i contenuti dell’art. 28, che inizialmente era stato adottato individuando i casi in cui si presumeva che fosse un atto dovuto, per l’amministrazione, istituire una rivendita speciale all’interno degli impianti che presentassero determinate caratteristiche meramente tecniche.
Rimane salvo che, qualora in un impianto di distribuzione carburanti, per l’impossibilità del rispetto dei criteri inerenti distanze e redditività, di cui all’art. 2, non sia consentita l’istituzione di una rivendita speciale, nella medesima stazione è sempre consentito, fermo il rispetto dei parametri dimensionali di cui sopra, il rilascio ovvero il rinnovo del patentino ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento.
Per locale chiuso all’interno dell’impianto di distribuzione carburanti, diverso da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, si intende il locale, con superficie utile minima di 30 metri quadrati, dedicato:
a) esclusivamente alla vendita di tabacchi lavorati; ovvero
b) alla vendita di tabacchi lavorati ovvero di prodotti o di servizi diversi, ivi inclusi cibi e bevande ovvero al pagamento dei carburanti erogati, esclusa in ogni caso l’esposizione o la vendita di olii combustibili, di agenti chimici e di ogni altro prodotto comunque idoneo ad alterare i tabacchi lavorati ovvero la loro conservazione. In questo caso, il parametro dimensionale si intende rispettato se il locale chiuso ha una superficie utile minima non inferiore a 50 metri quadrati (per superficie utile minima si intende lo spazio dedicato alla vendita al pubblico, al netto della superficie di locali destinati a servizi, quali magazzino, spogliatoio, servizio
igienico).
Le domande sono presentate all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all’albo dei
geometri, degli architetti e degli ingegneri, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del dPR n. 445/2000, nonché’ da copia della documentazione urbanistico-edilizia di assenso alla costruzione ovvero al mantenimento dei locali chiusi. La perizia contiene:
a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3;
b) l’indicazione della sede proposta e delle tre rivendite a questa più vicine, nonché degli eventuali patentini aggregati a tali rivendite come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale più breve;
c) una planimetria dell’impianto di distribuzione carburanti e del locale destinato alla vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:
a) la natura dell’eventuale attivita’ commerciale diversa dalla vendita di tabacchi lavorati;
b) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o morosità verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili.
Per le domande pervenute prive della documentazione l’Ufficio competente invita il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni. Trascorso tale termine:
a) le domande prive della documentazione ovvero con documentazione incompleta o non integrata sono dichiarate improcedibili;
b) le domande complete della documentazione sono istruite dagli Uffici territorialmente competenti per l’adozione del provvedimento finale.
L’Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonché’, ai sensi dell’art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresì notizia dell’inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.
Le domande che, all’esito dell’istruttoria, risultano prive di uno dei documenti previsti ovvero i cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche relativamente ad uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte.
Il provvedimento finale è comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al procedimento.
Il Regolamento fa salvi, finche’ le rivendite sono attive, i provvedimenti di assenso all’istituzione di rivendite speciali presso gli impianti di distribuzione carburanti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore dell’art. 28, comma 8, lettera b), del DL n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, e successive modificazioni.
Nell’ambito di un medesimo territorio comunale l’attivazione di una rivendita di tabacchi lavorati presso un impianto di distribuzione carburanti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 6, può avvenire anche per trasferimento presso tale impianto di una rivendita ordinaria già attiva nel predetto territorio comunale. In tale caso, per rispetto del saldo del piano per l’istituzione delle rivendite, l’Amministrazione valuta contestualmente la domanda di istituzione della rivendita presso l’impianto di distribuzione di carburanti e quella di trasferimento.
Qualora le domande siano accolte, la rivendita che si trasferisce è soppressa.
Le rivendite che si istituiscono presso un impianto di distribuzione carburanti non sono suscettibili di trasferimento.
Fuori dai casi di istituzione di un patentino, è sempre consentito esporre, sia all’interno dell’impianto di distribuzione carburanti sia al suo ingresso, scritte o insegne che indichino la vendita di tabacchi lavorati.
Rilascio di patentini
Ai fini del rilascio di patentini, l’Ufficio competente prende in considerazione il carattere di complementarietà del servizio di vendita dei tabacchi lavorati che costituisce mera espansione di una preesistente struttura di vendita, non sovrapponibile alla stessa e giustificata dalla necessità di erogazione del predetto servizio in luoghi e tempi in cui tale servizio non può essere svolto dalle rivendite ordinarie.
I patentini possono essere istituiti presso pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande, nonché’ presso i seguenti esercizi:
a) alberghi;
b) stabilimenti balneari;
c) sale “Bingo”;
d) agenzie di scommesse e punti vendita aventi come attivita’ principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico;
e) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come definiti dall’articolo 9, comma 1, lettera f), del decreto direttoriale 22 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 9 febbraio 2010, n. 32;
f) bar di rilevante frequentazione, in presenza di comprovati elementi che dimostrano l’elevato flusso di pubblico, la rilevanza dei servizi resi alla clientela, la concreta esigenza di approvvigionamento di prodotti da fumo.
Ai fini dell’adozione del provvedimento, gli Uffici competenti in relazione all’esercizio del richiedente, valutano:
a) l’orario prolungato dell’esercizio rispetto a quello delle rivendite circostanti;
b) il giorno di riposo settimanale praticato dall’esercizio in un giorno diverso da quello delle rivendite ordinarie più vicine;
c) la distanza dell’esercizio dalla rivendita più vicina, comunque non inferiore a 100 metri;
d) l’ubicazione e la dimensione dell’esercizio;
e) la redditività dell’esercizio prodotta negli ultimi ventiquattro mesi, valutata anche mediante verifica del numero di scontrini fiscali ovvero di biglietti di accesso emessi quotidianamente, nonché’ dalle dichiarazioni dei redditi ed IVA;
f) l’eventuale presenza di distributori automatici nella rivendita ordinaria più vicina;
g) l’assenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili.
In ogni caso il patentino non può essere concesso quando presso la rivendita più vicina risulti installato un distributore automatico di tabacchi lavorati e la stessa rivendita sia a distanza inferiore a quella di una rivendita in esercizio.
Le domande di rilascio dei patentini sono corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all’albo dei geometri o degli architetti o degli ingegneri, nonché’ da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta
dal richiedente ai sensi del dPR n. 445/2000, e successive modificazioni.
La perizia giurata contiene:
a) la rappresentazione della zona in cui ha sede l’esercizio del richiedente in scala 1/100, su foglio formato A3;
b) l’indicazione delle rivendite, ordinarie ovvero speciali, poste a distanza inferiore ai 600 metri, nonché’ degli esercizi gia’ dotati di patentini aggregati, ai sensi dell’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, alle predette rivendite ordinarie, come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con indicazione della loro distanza dall’esercizio del richiedente calcolata secondo il percorso pedonale più breve;
c) la planimetria del locale dell’esercizio del richiedente;
d) per le sole stazioni di servizio di distribuzione dei carburanti, una planimetria che riporti le superfici dell’impianto e del locale destinato alla vendita dei tabacchi lavorati.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:
a) l’orario dell’esercizio del richiedente;
b) il giorno di riposo settimanale dell’esercizio del richiedente;
c) la natura dell’attività prestata;
d) il reddito che risulta dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta, da allegare comunque alla dichiarazione sostitutiva, nonché il numero degli scontrini fiscali emessi in tali periodi;
e) la presenza di distributori automatici di tabacchi lavorati attivi presso la rivendita ordinaria più vicina;
f) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l’Erario o verso il concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili.
Per le stazioni di servizio automobilistico la dichiarazione è limitata alle circostanze di cui alla lettera f).
Per le domande pervenute prive della documentazione gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.
L’Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonché’, ai sensi dell’art.7 e seguenti della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di quindici giorni per eventuali osservazioni, al titolare della rivendita più vicina alla quale il patentino sarà aggregato e ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; fornisce altresì notizia dell’inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.
Il provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio del patentino motiva comunque, in forma espressa, in ordine all’intervenuto esame e alla valutazione dei requisiti, nonché’ in ordine ad ogni ulteriore elemento istruttorio acquisito. Il provvedimento finale è comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.
E’ fatto divieto al titolare del patentino di esporre, sia all’interno sia all’esterno dell’esercizio, scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di tabacchi lavorati.
Alla scadenza del biennio di validità del patentino, gli interessati, ai fini del suo rinnovo, presentano, almeno 30 giorni prima del termine di scadenza della validità, una domanda in bollo
al competente Ufficio, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi del dPR n. 445/2000, e successive modificazioni, che attesta:
a) la quantità e il valore dei prelievi effettuati risultanti dagli appositi modelli U88PAT, regolarmente compilati e firmati dalle parti, relativi all’ultimo anno solare immediatamente precedente;
b) i dati e le informazioni di cui all’articolo 8, comma 3.
Per le domande pervenute prive della documentazione, gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.
Il rinnovo e’ concesso a condizione che il soggetto titolare del patentino abbia effettuato un prelievo di generi di monopolio per un valore complessivo medio annuo pari o superiore a:
a) euro 24.000 per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
b) euro 30.000 per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;
c) euro 48.000 per i comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;
d) euro 57.000 per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 1.000.000 di abitanti;
e) euro 75.000 per i comuni aventi oltre 1.000.000 di abitanti.
Qualora l’ammontare del prelievo di generi di monopolio sia inferiore ai valori di cui sopra per non oltre il venti per cento degli stessi, l’Ufficio competente può autorizzare, una sola volta, il rinnovo qualora il patentino assolva a particolari esigenze di servizio giustificate dalla particolare ubicazione dell’esercizio ovvero dalla peculiare tipologia di clientela. Il provvedimento di rinnovo deve indicare espressamente gli elementi e le notizie che dimostrano la sussistenza delle particolari esigenze di servizio.
In pendenza del procedimento di rinnovo del patentino, l’Ufficio competente autorizza provvisoriamente il titolare del patentino in scadenza alla prosecuzione della vendita dei tabacchi lavorati. In mancanza della domanda di rinnovo, il servizio di approvvigionamento e vendita cessa immediatamente.
Presso gli impianti di distribuzione carburanti il rinnovo del patentino, quando lo stesso è stato rilasciato ai sensi del Regolamento (Dm n. 38/2013), è sempre consentito.
Trasferimenti in zona e fuori zona delle rivendite ordinarie
Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera in zona quando lo spostamento avviene entro 600 metri dalla sede originaria e non comporta mutamenti della terna delle rivendite più vicine. Esso è subordinato al rispetto, nei confronti di ciascuna delle tre rivendite più vicine, delle distanze previste per le rivendite ordinarie dall’art. 2.
Per le rivendite ubicate, rispetto ad altre rivendite in zona, a distanza inferiore rispetto a quelle di cui all’art. 2, il trasferimento in zona è consentito qualora determini l’aumento della distanza preesistente; rimane fermo l’obbligo del rispetto delle distanze nei confronti di ciascuna delle tre rivendite più vicine relativamente alle altre rivendite in zona poste, prima della richiesta di trasferimento, a distanza regolamentare.
In deroga a quanto sopra previsto, per le rivendite ubicate nei confronti di altre rivendite a distanza inferiore rispetto a quelle stabilite dall’art. 2 può essere autorizzato il trasferimento in zona, ancorché lo stesso comporti ulteriore avvicinamento ad altra rivendita, purché’ tale avvicinamento non sia superiore al quindici per cento della precedente distanza. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta nell’arco di dieci anni, indipe
ndentemente dai cambi di titolarità della rivendita.
Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera fuori zona quando, per effetto del trasferimento, si determinano mutamenti in ordine anche ad una sola delle tre rivendite più vicine. In ogni caso, il trasferimento della rivendita ad una distanza superiore a 600 metri rispetto alla sede originaria è sempre considerato fuori zona.
L’autorizzazione al trasferimento fuori zona è subordinata al rispetto di entrambi i seguenti requisiti:
a) per il locale proposto devono essere rispettati i parametri di distanza e produttività (art. 2, commi 2 e 5);
b) la produttività conseguita dalla rivendita di cui il titolare chiede il trasferimento deve risultare inferiore ai parametri di produttività minima di cui all’art. 2, comma 5, in ragione della dimensione demografica del comune in cui la stessa ha sede, per ciascuno dei due periodi di imposta precedenti la data della domanda, fatti salvi i casi di forza maggiore.
In caso di rivendita di nuova istituzione, il suo trasferimento fuori zona ovvero la sua cessione sono consentiti esclusivamente dopo la conclusione del triennio di esperimento. Fuori da tele caso, il trasferimento fuori zona di una rivendita ovvero la sua cessione sono esclusivamente consentiti decorsi due anni, rispettivamente, dalla conclusione del periodo di esperimento ovvero dal precedente trasferimento fuori zona, nonché’ dalla precedente cessione.
Le domande di trasferimento in zona delle rivendite ordinarie possono essere presentate nel primo e nel quarto bimestre, salvo i casi di domanda di trasferimento per cause di forza maggiore che può essere presentata in qualsiasi momento.
Le domande di trasferimento fuori zona possono essere presentate nel primo e nel quarto bimestre dell’anno e sono obbligatoriamente corredate da una perizia giurata, sottoscritta da un professionista iscritto all’albo dei geometri, degli architetti, degli ingegneri, che contiene:
a) la rappresentazione della zona in cui si chiede di trasferire la rivendita in scala 1/1000, su foglio formato A3;
b) l’indicazione della sede attuale e di quella proposta, delle tre rivendite più vicine alla sede attuale e a quella proposta, con le relative distanze calcolate secondo quanto previsto dall’articolo
2, comma 4.
Alla domanda è allegata idonea documentazione che attesta la regolarità urbanistico-edilizia del locale proposto, nonché’ la relativa destinazione d’uso commerciale.
Per le domande pervenute prive della documentazione, gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.
L’Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda di trasferimento e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda e ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dal luogo proposto per il trasferimento, assegnando termine di quindici giorni per eventuali osservazioni. L’Ufficio, ai sensi dell’art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, comunica altresì l’avvio del procedimento, assegnando identico termine per le osservazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresì notizia dell’inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.
Il provvedimento finale è comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.
Trasferimenti per causa di forza maggiore
Fuori dai casi di cui sopra, le domande di trasferimento di rivendite ordinarie, in zona ovvero fuori zona, sono altresì consentite per cause di forza maggiore che, valutate singolarmente dall’Amministrazione, determinano l’oggettiva impossibilità dell’esercizio della attivita’.
L’Ufficio competente può autorizzare, nelle more dell’istruttoria delle domande, comunque previa verifica, per il luogo proposto per il trasferimento, dei parametri di reddito e distanza di cui all’art. 2, il trasferimento provvisorio delle rivendite per un periodo di sei mesi rinnovabile
per una sola volta. Il trasferimento può essere prorogato oltre i 12 mesi esclusivamente nell’ipotesi di calamità naturali formalmente dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Disposizioni finali ed entrata in vigore
Ai fini dell’esercizio di tutte le attivita’ previste dal Regolamento, l’Ufficio competente effettua i sopralluoghi e i necessari accertamenti tecnici direttamente ovvero avvalendosi del competente Comando della Guardia di finanza.
I competenti Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si attengono, nell’esercizio delle attivita’ disciplinate dal Regolamento, oltre a quanto nello stesso espressamente richiamato a tale riguardo, ai principi, criteri e disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, e successive modificazioni. Le comunicazioni previste dal Regolamento sono effettuate con modalità elettronica.
[1] Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti: b) (…) tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l’esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all’interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq.