Nuova disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo

Con decreto n. 38/2013, in vigore dal 16 aprile, il Ministero dell’economia e delle finanze ha adottato la nuova disciplina  della  distribuzione  e  vendita  dei prodotti da fumo. Ciò sulla base del DL n.98/2011, convertito in legge n.111/2011, che aveva demandato ad un Regolamento del MEF la disciplina delle modalità di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché di  rilascio e rinnovo di patentini. Il provvedimento implicitamente supera la previgente regolamentazione di settore, che si doveva alla circolare n. 4/2001 dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

    Il Regolamento tiene conto dell’esigenza che il nuovo regime  risulti compatibile con la tutela della concorrenza e considera la necessità di  contemperare le garanzie all’utenza di una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con  l’interesse  pubblico  della  tutela della  salute. La disciplina conferma quanto previsto dalla legge n. 1293/57, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio, ovverosia che la vendita al pubblico di  tabacchi  lavorati  è  effettuata  a mezzo di rivendite ovvero di patentini e che le rivendite si distinguono in ordinarie e speciali.

    Rispetto alla precedente programmazione di settore, quella del nuovo Regolamento si caratterizza per avere maggiore forza in caso di ricorsi da parte di eventuali controinteressati, dal momento che le Amministrazioni competenti, nell’istituzione delle rivendite, risponderanno a regole poste con un decreto di ordine tecnico cui ha fatto rinvio la legge, e non ad una mera circolare.

 

Istituzione di rivendite ordinarie

    Ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 1293, le rivendite ordinarie sono istituite con   provvedimento   dei competenti Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei tempi e nei luoghi individuati in  funzione  dell’interesse  del  servizio, tenendo particolarmente conto  delle  zone  caratterizzate  da  nuovi sviluppi abitativi, commerciali ovvero  della  particolare  rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana tali da rendere  palesi  carenze dell’offerta in funzione della domanda, nonché’ delle istanze di trasferimento pervenute agli Uffici.

 

    L’istituzione  delle  rivendite  ordinarie è consentita in presenza dei parametri relativi alla  distanza  minima  del  locale  adibito  a  nuova  rivendita, rispetto a quello della rivendita più vicina già in  esercizio,  che deve essere pari o superiore a:

    a) metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;

    b) metri 250, nei comuni con  popolazione  da  30.001  a  100.000 abitanti;

    c) metri 200, nei comuni  con  popolazione  superiore  a  100.000 abitanti.

    In ogni caso, nei comuni con popolazione fino a 10.000  abitanti non è consentita l’istituzione di una nuova  rivendita  qualora  sia stato  già  raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che  la  rivendita ordinaria più vicina già in esercizio risulti distante oltre 600 metri.

 

  Rispetto alla circolare n. 4/2001, si nota che non è più prevista, per i Comuni fino a 10.000 abitanti, la distanza non inferiore a 200 metri; vale ora la stessa distanza di cui alla lett. a). Manca poi la previsione relativa alle località sparse composte da piccoli agglomerati non costituenti Comuni a se stanti ma eventualmente frazioni caratterizzate da discontinuità del centro abitato principale, per le quali era prevista una distanza di almeno 1.500 metri dal centro abitato principale, una distanza dalla rivendita più vicina di almeno 600 metri ed una popolazione di non meno di 800 abitanti.

 

    La distanza è intesa come il percorso pedonale più breve ed è calcolata secondo le disposizioni   applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei  monopoli, nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada, D. Lgs. n. 285/92.

 

    Il provvedimento direttoriale è stato adottato il 27 marzo 2013, e prevede che la distanza tra locali destinati alla vendita dei tabacchi deve essere calcolata sulla base del percorso pedonale più breve, determinato secondo le seguenti prescrizioni:

a)         per percorso pedonale si intende il tragitto ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme sulla circolazione viaria;

b)        la misurazione delle distanze tra i locali deve essere effettuata fra gli assi dei rispettivi ingressi;

c)         se l’ingresso è in parte occupato da vetrina, l’asse sarà costituito dal punto mediano dell’effettivo accesso al locale;

d)        ove per il locale siano stati designati più ingressi, la distanza sarà presa dall’asse dell’ingresso più prossimo all’altro locale per il quale si vuole conoscere la distanza. Si indicano quali ingressi esclusivamente quelli fruibili dall’utenza, con esclusione specifica di quelli secondari di servizio;

e)         stabilito come punto di partenza l’asse dell’ingresso, per mettersi nelle condizioni medie del pedone ci si scosterà di un metro dall’ingresso, mantenendo possibilmente costante tale distanza di un metro lungo tutto il percorso, indipendentemente dalla larghezza del marciapiede. Ove il marciapiede abbia larghezza inferiore al metro, si seguirà il ciglio del marciapiede stesso, onde evitare di scendere sulla sede stradale. In mancanza del marciapiede, si seguirà il margine della carreggiata. Il punto di arrivo, analogamente a quello di partenza, è individuato mantenendo rispetto all’ingresso del locale d’arrivo il medesimo scostamento iniziale. Resta inteso che, ai fini della quantificazione della distanza, non dovrà essere computato il predetto scostamento, né alla partenza e né all’arrivo, anche nel caso in cui lo stesso risultasse inferiore al metro;

f)         il calcolo della distanza deve essere effettuato non computando gli ostacoli naturali o artificiali presenti lungo il percorso;

g)         gli attraversamenti stradali, in presenza di strisce pedonali, dovranno essere effettuati lungo l’asse mediano delle stesse.

 

    Fermo il parametro della distanza,  viene confermata l’esigenza del rispetto dell’ulteriore parametro della redditività o produttività minima. In particolare, non  è consentita l’istituzione di una  nuova  rivendita  quando  la  quarta parte della somma degli aggi realizzati  dalla  vendita  di  tabacchi dalle tre rivendite più vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla  sede proposta per l’istituzione della  nuova  rivendita,  non  è  pari  o superiore a:

    a) euro 18.885,00 per i comuni  con  popolazione  fino  a  30.000 abitanti;

    b) euro 30.260,00 per  i  comuni  con  popolazione  da  30.001  a 100.000 abitanti;

    c) euro 37.670,00  per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a 100.000 abitanti.

 

    Ai fini dell’applicazione di quest’ultimo parametro, qualora rispetto alla sede proposta per  l’istituzione della  nuova rivendita una o due delle tre rivendite più vicine siano poste a distanza superiore a 600 metri ad esse, viene imputato, ai  soli  fini del computo, un aggio virtuale pari
ai parametri di cui alle lettere a), b), e c),  in  ragione  della  dimensione demografica del comune in cui le stesse hanno sede.

 

    In tutti i casi in cui la  sede  della  rivendita  da  istituire disti più di 600 metri dalla tre rivendite più vicine, non  trovano applicazione i parametri relativi alla distanza ed agli aggi,  fermo  restando l’obbligo  dell’Ufficio  competente  di verificare la sussistenza dell’esigenza  di  servizio  desumibile   dalla valutazione della popolazione residente ovvero dalla presenza  di  uffici  e  strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione.

 

    Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento, ai sensi  dell’art.  21,  comma  2,  della  legge  n.  1293/57,  può  essere revocato nell’interesse del servizio nel caso in cui  la stessa non abbia raggiunto, nel terzo anno  del  triennio  di  esperimento,  i parametri relativi agli aggi, tenuto conto della dimensione demografica del comune in cui la stessa ha  sede. Le rivendite  in esperimento non possono formare oggetto di cambio di  titolarità, salvo il caso di  assegnazione al coadiutore nell’ipotesi di premorienza del titolare.

    Gli importi relativi agli aggi sono adeguati, in  sede  di  prima applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e successivamente  ogni due anni, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane  e dei monopoli in misura pari alla media aritmetica  dell’indice  ISTAT dei prezzi  medi  al  consumo  e  dell’incremento  del  prezzo  medio ponderato dei prezzi al consumo dei  tabacchi  lavorati,  intervenuti nel biennio precedente.

 

    Gli Uffici  competenti  adottano  per  ogni anno solare due piani semestrali per  l’istituzione  delle  rivendite ordinarie, avendo riguardo, alla  luce  dei  punti  di  vendita  già esistenti  nonché  delle  istanze  di  trasferimento  nel  frattempo pervenute, della necessità che  la  rete  di  vendita  dei  tabacchi lavorati risulti adeguata ad un effettivo e concreto  rapporto  tra  domanda  e offerta e  organizzata in modo tale da garantire l’efficienza e l’efficacia dei controlli da parte dell’amministrazione, a tutela dei minori, dell’ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, nonché’ del gettito.

 

 

  Il sistema è nuovo rispetto a quello previsto dalla circolare n. 4/2001, che prevedeva segnalazioni per l’istituzione di nuove rivendite da far pervenire all’Amministrazione entro il primo trimestre dell’anno. Tali segnalazioni venivano raggruppate per Comune e per zona ed istruite in modo da avere un costante monitoraggio delle esigenze di servizio.

  Per le varie segnalazioni l’istruttoria veniva avviata con richiesta di parere alla Guardia di Finanza ed alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. L’attuale nuova disciplina non prevede il parere della GdF e delle Associazioni.

  Viene altresì soppressa la Commissione, articolata a livello provinciale, con funzioni mermente consultive, di cui faceva parte un rappresentate designato dall’Associazione di categoria col maggior numero di iscritti a livello compartimentale.

 

    In occasione della  predisposizione di ciascun piano  sono valutate  le  domande  di  trasferimento  nonché le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute all’Amministrazione durante il semestre immediatamente precedente. Le proposte per l’istituzione di nuove rivendite non determinano diritti nei riguardi di coloro che le formulano ne’ obblighi a carico dell’Amministrazione.

 

    L’Ufficio competente  formula,  entro  il  31  marzo  ed  il  30 settembre, lo schema  di  piano  per  l’istituzione  delle  rivendite ordinarie avendo cura di  inserirvi  esclusivamente  le  proposte  di istituzione di nuove rivendite per le quali sussista una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui infra.

    In relazione a ciascuno schema di piano semestrale, entro il  30 aprile ed il 31 ottobre l’Ufficio competente rende pubblico lo schema di piano in apposita sezione del sito istituzionale  dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    L’esercizio della  facoltà  di intervenire mediante memorie da parte dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, di cui all’art. 10 della legge n. 241/90, è effettuato entro venti giorni liberi dalla data in cui lo schema di piano è reso  pubblico, trascorsi i quali l’Ufficio competente definisce il  piano  anche  in assenza di partecipazione, salva la facoltà di tenere  motivatamente conto di quella esercitata in ritardo.

    A quel punto l’Ufficio competente, definito lo schema di piano alla luce di tutti gli elementi  istruttori  acquisiti, comunica l’avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai  titolari  delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore  a  600  metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni.

    Decorso tale termine, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l’Ufficio competente approva il piano definitivo di istituzione delle nuove rivendite e, per ciascuna zona individuata come idonea per tale istituzione,  pubblica l’avviso per l’assegnazione.

 

Istituzione di rivendite speciali

    Come è noto, a sensi dell’art. 22 della legge n. 1293/57, le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell’Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.

    Il Regolamento ora prevede che le rivendite speciali possono essere istituite, per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui all’articolo 22 della legge, da valutare in ragione:

    a) dell’ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento;

    b) della possibile sovrapposizione della rivendita  da  istituire rispetto agli altri punti vendita già esistenti nella medesima  zona di riferimento;

    c)  del  significativo  pregiudizio  economico  che  dalla  nuova rivendita deriverebbe per quelle già esistenti nella  medesima zona di riferimento.

    Le rivendite speciali  possono  essere  istituite  nei  seguenti luoghi, previsti dall’art. 53 del dPR n.  1074/58 (Regolamento di attuazione della legge),  purché’  abbiano  esclusivo accesso dalla struttura ospitante e  non  siano  dotate  di  ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via:

    a) stazioni ferroviarie;

    b) stazioni automobilistiche e tranviarie;

    c) stazioni marittime;

    d) aeroporti;

    e) caserme;

    f) case di pena;

    g) altri luoghi, diversi da quelli di cui alle lettere  da  a)  a f), nonché’ da  quelli  di  cui  all’art.  6 (relativo alle rivendite negli impianti di distribuzione carburanti)nel  rispetto  dei parametri di distanza e di redditività previsti per le rivendite ordinarie, di cui all’art. 2,  sempre che  l’ufficio competent
e dell’Agenzia delle dogane e dei  monopoli  riscontri  un’esigenza  di servizio alla quale non può sopperirsi mediante rivendita  ordinaria o patentino, ivi inclusi, in particolare:

      1) sale Bingo;

      2) bar di strutture alberghiere di significativa dimensione  ed importanza;

      3) strutture pubbliche ovvero private alle quali sia  possibile accedere  soltanto  previa  esibizione  di  tessere  o  biglietti  di ingresso;

      4) stazioni metropolitane;

      5) ipermercati, intesi quali strutture facenti  capo  ad  unico soggetto, anche organizzate in più locali  o  reparti  in  relazione alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi

autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;

      6) centri commerciali, qualora  dall’istruttoria  esperita  non risulti  concretamente  possibile  l’istituzione  di  una rivendita ordinaria e sempreché sussistano  le  particolari esigenze di equilibrare il rapporto fra domanda e offerta, in relazione al numero degli esercizi attivi e funzionanti e  al  consistente  afflusso  del pubblico presso il centro commerciale.

 

  Si nota un’estensione delle tipologie di strutture appositamente specificate ai fini dell’istituzione di una rivendita speciale.

    Le rivendite speciali non  possono esporre l’insegna regolamentare o  la  scritta  tabacchi  all’esterno della struttura che le ospita.

    Le rivendite speciali a carattere stagionale,  indipendentemente dal periodo di apertura, che può essere stabilito caso per caso, non possono operare per più di otto mesi all’anno.

 

    Le  domande  per  l’istituzione  di  rivendite  speciali vanno presentate all’ufficio  dell’Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli territorialmente competente corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista  iscritto  all’albo  dei  geometri, degli architetti e degli  ingegneri,  nonché  da  una  dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio  redatta  ai  sensi  del  dPR n. 445/2000.

     La perizia giurata deve contenere:

    a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3;

    b) l’indicazione della sede proposta  e  delle  tre  rivendite  a questa più vicine, nonché’ degli  eventuali  patentini  aggregati  a tali rivendite  come  risultanti  da  certificazione  rilasciata  dal competente ufficio, con le relative  distanze  calcolate  secondo  il percorso pedonale più breve.

     La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve indicare:

    a)  la  natura  dell’attività  commerciale  ovvero  di  servizio prestata;

    b) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di  morosità verso l’Erario o verso  l’Agente  della  riscossione  definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili;

    c) per gli ipermercati, la presenza di esercizi autorizzati  alla somministrazione di alimenti e bevande;

    d) per i centri commerciali, il numero degli esercizi  attivi  ed operanti.

 

    L’Ufficio competente, in caso di valutazione positiva  della domanda e della relativa  documentazione  pervenuta,  effettua  la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonché’, ai sensi dell’art. 7 e seguenti della  legge n.  241/90,  ai  soggetti  nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato  a  produrre effetti diretti e  a  quelli  che  per  legge  debbono  intervenirvi; fornisce altresì notizia dell’inizio del  procedimento  ai  soggetti

individuati o facilmente  individuabili,  diversi  dai  suoi  diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.

    Per le domande pervenute prive della documentazione, gli  Uffici  competenti  invitano  il  richiedente  a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni. Trascorso detto termine:

    a) le domande prive della documentazione o  con documentazione incompleta o non integrata  sono dichiarate inammissibili;

    b) le domande complete della documentazione sono istruite dagli Uffici territorialmente competenti per l’adozione del provvedimento finale.

    Le domande che, all’esito dell’istruttoria, risultano  prive  di uno dei  documenti  necessari ovvero  i  cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche  relativamente  ad uno solo dei dati richiesti, sono respinte.

    Il provvedimento finale è comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno  partecipato  al  procedimento.

 

Impianti di distribuzione carburanti

    L’istituzione di una rivendita presso gli impianti di distribuzione carburanti, oltre che assicurare il rispetto dei  parametri  dimensionali minimi degli  impianti  di  distribuzione  carburanti  e  dei  locali chiusi,  diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, di cui all’art.  28,  comma  8,  lettera  b),  del DL n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, come ulteriormente modificato dall’art. 8, comma 22-bis, del dl n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012[1], dovrà rispettare i criteri di cui all’art. 2.

    La previsione è nuova rispetto a quanto stabilito dall’art. 28 del DL n. 98 citato, perché reinserisce l’obbligo di rispetto delle distanze e della redditività delle rivendite, di fatto depotenziando i contenuti dell’art. 28, che inizialmente era stato adottato individuando i casi in cui si presumeva che fosse un atto dovuto, per l’amministrazione, istituire una rivendita speciale all’interno degli impianti che presentassero determinate caratteristiche meramente tecniche.

 

    Rimane salvo che, qualora  in  un  impianto  di  distribuzione  carburanti,  per l’impossibilità del rispetto dei criteri inerenti distanze e redditività, di cui all’art. 2,  non sia  consentita  l’istituzione  di  una  rivendita speciale,  nella   medesima stazione è  sempre  consentito,  fermo  il  rispetto  dei  parametri dimensionali di cui sopra, il rilascio ovvero il rinnovo del patentino ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento.

 

    Per locale chiuso all’interno dell’impianto di distribuzione carburanti, diverso da quelli al  servizio  della  distribuzione di carburanti, si intende il locale, con superficie utile minima di 30 metri quadrati, dedicato:

    a) esclusivamente alla vendita di tabacchi lavorati; ovvero

    b) alla vendita di tabacchi lavorati ovvero di prodotti o di servizi diversi, ivi inclusi cibi e bevande ovvero al pagamento dei carburanti erogati, esclusa in ogni caso l’esposizione o  la  vendita di olii combustibili, di agenti chimici e di ogni  altro  prodotto comunque idoneo ad  alterare i tabacchi  lavorati ovvero la loro conservazione. In questo caso, il parametro dimensionale si intende rispettato se il locale chiuso ha una superficie utile minima non inferiore a 50 metri quadrati  (per superficie utile minima si intende lo spazio dedicato alla vendita al pubblico, al netto della superficie di  locali destinati a servizi, quali magazzino, spogliatoio, servizio
igienico).

 

    Le domande sono presentate all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate da  una  perizia giurata sottoscritta  da  un  professionista  iscritto  all’albo  dei

geometri, degli architetti e degli ingegneri,  da una dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio  redatta  ai  sensi  del  dPR n.  445/2000, nonché’ da copia della documentazione urbanistico-edilizia  di   assenso alla costruzione ovvero al mantenimento dei  locali  chiusi.  La  perizia contiene:

    a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3;

    b) l’indicazione della sede proposta e delle tre rivendite a questa più vicine, nonché degli  eventuali  patentini  aggregati a tali rivendite come  risultanti  da  certificazione rilasciata dal competente ufficio, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale più breve;

    c) una planimetria dell’impianto di  distribuzione  carburanti  e del locale destinato alla vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

    La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:

    a) la natura dell’eventuale attivita’ commerciale  diversa  dalla vendita di tabacchi lavorati;

    b) la sussistenza di eventuali  pendenze  fiscali  e/o  morosità verso l’Erario o verso  l’Agente  della  riscossione  definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili.

 

    Per le domande pervenute prive della documentazione l’Ufficio competente invita il richiedente  a  provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni. Trascorso tale termine:

    a) le domande prive della documentazione ovvero con documentazione   incompleta o non   integrata sono dichiarate improcedibili;

    b) le domande complete della documentazione sono istruite dagli Uffici territorialmente competenti per l’adozione  del  provvedimento finale.

    L’Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa  documentazione  pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonché’, ai sensi dell’art. 7 e seguenti della  legge n.  241/1990,  ai  soggetti  nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che  per  legge debbono intervenirvi; fornisce altresì notizia dell’inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente  individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.

    Le domande che, all’esito dell’istruttoria, risultano prive di uno dei documenti previsti ovvero i  cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche relativamente ad uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte.

    Il  provvedimento  finale  è  comunicato,  oltre che al  suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno  partecipato al procedimento.

 

    Il Regolamento fa salvi,  finche’ le rivendite sono attive, i provvedimenti di assenso all’istituzione di rivendite speciali presso gli impianti di distribuzione carburanti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore dell’art. 28, comma 8, lettera b),  del DL n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, e successive modificazioni.

 

    Nell’ambito di un medesimo territorio comunale l’attivazione di una  rivendita  di  tabacchi   lavorati presso un impianto di distribuzione carburanti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 6, può avvenire anche per trasferimento presso tale impianto di una rivendita ordinaria già attiva nel predetto territorio comunale.  In tale caso, per rispetto del saldo del piano per  l’istituzione  delle rivendite, l’Amministrazione valuta contestualmente la domanda di istituzione della  rivendita  presso l’impianto di distribuzione di carburanti e quella di  trasferimento.

    Qualora le domande siano accolte, la rivendita che si trasferisce è soppressa.

    Le  rivendite che si istituiscono presso un impianto di distribuzione carburanti non sono suscettibili di trasferimento.

    Fuori dai casi  di istituzione di un patentino, è sempre consentito esporre, sia all’interno dell’impianto di distribuzione carburanti sia al suo ingresso, scritte o insegne che indichino  la  vendita  di tabacchi lavorati.

 

 

Rilascio di patentini

    Ai fini del rilascio di patentini, l’Ufficio competente prende in considerazione il carattere  di  complementarietà  del  servizio  di vendita dei tabacchi lavorati che costituisce mera espansione di  una preesistente struttura di vendita, non sovrapponibile alla  stessa  e giustificata dalla necessità di erogazione del predetto servizio  in luoghi e tempi in cui tale servizio  non  può  essere  svolto  dalle rivendite ordinarie.

 

    I patentini possono essere istituiti presso pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande,  nonché’ presso i seguenti esercizi:

    a) alberghi;

    b) stabilimenti balneari;

    c) sale “Bingo”;

    d) agenzie di scommesse e punti vendita aventi come attivita’ principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico;

    e) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di  cui all’articolo 110 del regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come definiti dall’articolo 9,  comma  1, lettera f), del decreto direttoriale 22 febbraio 2010  del  Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma  dei  monopoli di  Stato,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana 9 febbraio 2010, n. 32;

    f) bar di rilevante frequentazione, in presenza di  comprovati elementi che dimostrano l’elevato flusso di  pubblico,  la  rilevanza dei  servizi  resi  alla   clientela, la concreta esigenza di approvvigionamento di prodotti da fumo.

 

    Ai fini dell’adozione del provvedimento, gli  Uffici  competenti in relazione all’esercizio del richiedente, valutano:

    a) l’orario prolungato dell’esercizio  rispetto  a  quello  delle rivendite circostanti;

    b) il giorno di riposo settimanale praticato dall’esercizio in un giorno diverso da quello delle rivendite ordinarie più vicine;

    c)  la  distanza  dell’esercizio  dalla  rivendita  più  vicina, comunque non inferiore a 100 metri;

    d) l’ubicazione e la dimensione dell’esercizio;

    e)  la  redditività   dell’esercizio prodotta negli ultimi ventiquattro mesi, valutata anche mediante  verifica del numero di scontrini fiscali ovvero di biglietti di accesso emessi quotidianamente, nonché’ dalle dichiarazioni dei redditi ed IVA;

    f)  l’eventuale  presenza  di   distributori   automatici   nella rivendita ordinaria più vicina;

    g) l’assenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili.

    In ogni caso il patentino non può essere concesso quando presso la  rivendita  più  vicina  risulti   installato un distributore automatico di tabacchi lavorati e la stessa rivendita sia a  distanza inferiore a quella di una rivendita in esercizio.

 

    Le domande di rilascio  dei  patentini  sono  corredate  da  una perizia giurata sottoscritta da un professionista  iscritto  all’albo dei geometri o degli architetti o degli  ingegneri,  nonché’  da  una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta
dal richiedente ai sensi del dPR n. 445/2000, e successive modificazioni.

    La perizia giurata contiene:

    a) la rappresentazione della zona in cui ha sede l’esercizio  del richiedente in scala 1/100, su foglio formato A3;

    b) l’indicazione  delle  rivendite,  ordinarie  ovvero  speciali, poste a distanza inferiore ai 600 metri, nonché’ degli esercizi  gia’ dotati di patentini aggregati,  ai  sensi  dell’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.  1074, e successive  modificazioni,  alle   predette   rivendite ordinarie,  come  risultanti   da   certificazione   rilasciata   dal competente   ufficio, con indicazione della loro distanza dall’esercizio del richiedente calcolata secondo il percorso pedonale più breve;

    c) la planimetria del locale dell’esercizio del richiedente;

    d) per le sole stazioni di servizio di distribuzione dei carburanti,  una planimetria che riporti  le  superfici  dell’impianto  e  del  locale destinato alla vendita dei tabacchi lavorati.

 

    La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:

    a) l’orario dell’esercizio del richiedente;

    b)  il  giorno di riposo settimanale dell’esercizio del richiedente;

    c) la natura dell’attività prestata;

    d) il reddito che risulta dalle dichiarazioni dei  redditi relative agli ultimi due periodi di  imposta,  da  allegare comunque alla dichiarazione sostitutiva, nonché il numero degli scontrini fiscali emessi in tali periodi;

    e) la presenza di distributori automatici di tabacchi lavorati attivi presso la rivendita ordinaria più vicina;

    f) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di  morosità verso  l’Erario  o  verso   il   concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili.

 

    Per le stazioni di servizio automobilistico la dichiarazione  è limitata alle circostanze di cui  alla  lettera  f).

 

    Per le domande pervenute prive della documentazione gli Uffici competenti  invitano  il  richiedente  a provvedere alla loro  integrazione  nel  termine  di  trenta  giorni. Decorso il termine senza che le  stesse  siano  state  integrate,  le domande sono dichiarate improcedibili.

 

    L’Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione  pervenuta,  effettua  la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonché’, ai sensi dell’art.7 e seguenti della  legge n. 241/1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di quindici  giorni  per  eventuali  osservazioni,  al  titolare   della rivendita più vicina alla quale il patentino sarà aggregato e ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento;  fornisce altresì notizia dell’inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.

    Il provvedimento conclusivo del  procedimento  di  rilascio  del patentino   motiva   comunque,   in   forma espressa, in ordine all’intervenuto esame e alla valutazione dei requisiti, nonché’ in ordine ad  ogni  ulteriore  elemento  istruttorio acquisito. Il provvedimento finale è comunicato, oltre  che  al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno  partecipato  al  relativo procedimento.

    E’ fatto divieto al  titolare  del  patentino  di  esporre,  sia all’interno sia all’esterno dell’esercizio,  scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di tabacchi lavorati.

 

    Alla  scadenza  del  biennio  di  validità  del  patentino, gli interessati, ai fini del suo rinnovo, presentano,  almeno  30  giorni prima del termine di scadenza della validità, una domanda  in  bollo

al competente Ufficio, corredata da una dichiarazione sostitutiva  di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi  del  dPR n.  445/2000,  e  successive modificazioni, che attesta:

    a) la quantità e il valore dei  prelievi effettuati risultanti dagli appositi modelli U88PAT, regolarmente compilati e firmati dalle parti, relativi all’ultimo anno solare immediatamente precedente;

    b) i dati e le informazioni di cui all’articolo 8, comma 3.

 

    Per le domande pervenute prive della documentazione, gli Uffici competenti invitano il  richiedente  a  provvedere alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.

    Il rinnovo e’ concesso a condizione che il soggetto titolare del patentino abbia effettuato un prelievo di generi di monopolio per  un valore complessivo medio annuo pari o superiore a:

    a) euro 24.000  per  i  comuni  con  popolazione  fino  a  10.000 abitanti;

    b) euro 30.000 per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;

    c) euro 48.000 per i comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;

    d) euro 57.000 per i comuni con popolazione compresa tra  100.001 e 1.000.000 di abitanti;

    e) euro 75.000 per i comuni aventi oltre 1.000.000 di abitanti.

 

    Qualora l’ammontare del prelievo  di  generi  di  monopolio  sia inferiore ai valori di cui sopra per  non  oltre  il  venti  per cento degli stessi, l’Ufficio competente può autorizzare,  una  sola volta, il rinnovo qualora il patentino assolva a particolari esigenze di servizio giustificate dalla particolare ubicazione  dell’esercizio ovvero dalla peculiare tipologia di clientela.  Il  provvedimento  di rinnovo deve indicare espressamente gli elementi  e  le  notizie  che dimostrano la sussistenza delle particolari esigenze di servizio.

    In pendenza del procedimento di rinnovo del patentino, l’Ufficio competente autorizza provvisoriamente il titolare  del  patentino  in scadenza alla prosecuzione della vendita dei  tabacchi  lavorati.  In mancanza della domanda di rinnovo, il servizio di  approvvigionamento e vendita cessa immediatamente.

    Presso gli impianti di distribuzione carburanti il  rinnovo  del patentino, quando lo stesso è stato rilasciato ai sensi del Regolamento (Dm n. 38/2013), è sempre consentito.

 

Trasferimenti in zona e fuori zona delle rivendite ordinarie

    Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera in zona quando lo spostamento avviene entro 600 metri dalla sede originaria e non comporta mutamenti della terna delle rivendite più vicine. Esso è subordinato al  rispetto, nei confronti di ciascuna delle tre rivendite più vicine, delle distanze previste per le rivendite ordinarie dall’art. 2.

    Per le rivendite ubicate, rispetto ad altre rivendite in zona, a distanza inferiore rispetto a quelle  di  cui all’art. 2, il trasferimento in zona è consentito qualora determini l’aumento della distanza  preesistente;  rimane  fermo l’obbligo del rispetto delle distanze nei confronti di ciascuna delle tre rivendite più vicine relativamente  alle  altre  rivendite  in  zona  poste,  prima  della richiesta di trasferimento, a distanza regolamentare.

    In deroga a quanto sopra previsto, per le rivendite ubicate nei confronti  di altre rivendite  a  distanza  inferiore  rispetto  a  quelle  stabilite dall’art. 2 può essere  autorizzato  il  trasferimento  in  zona, ancorché lo stesso comporti ulteriore avvicinamento ad altra rivendita, purché’ tale avvicinamento non sia superiore al quindici per cento  della  precedente  distanza. Tale facoltà  può  essere esercitata una sola volta nell’arco di dieci anni,  indipe
ndentemente dai cambi di titolarità della rivendita.

    Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera fuori zona quando, per effetto del trasferimento, si determinano  mutamenti in ordine anche ad una sola delle tre rivendite più vicine. In  ogni caso, il trasferimento della rivendita ad una  distanza  superiore  a 600 metri rispetto alla sede originaria è sempre  considerato fuori zona.

    L’autorizzazione al trasferimento fuori zona è subordinata al rispetto di entrambi i seguenti requisiti:

    a) per il locale proposto devono essere rispettati i parametri di distanza e produttività (art. 2, commi 2 e 5);

    b) la produttività conseguita dalla rivendita di cui il titolare chiede il trasferimento deve  risultare  inferiore  ai  parametri  di produttività minima di cui all’art. 2, comma 5, in ragione della dimensione demografica del comune in  cui  la  stessa  ha  sede,  per ciascuno dei due periodi di imposta precedenti la data della domanda, fatti salvi i casi di forza maggiore.

    In caso di rivendita di nuova istituzione, il suo trasferimento fuori zona ovvero la sua cessione sono consentiti esclusivamente dopo la conclusione del triennio di esperimento. Fuori da tele caso, il trasferimento fuori zona di una rivendita ovvero la sua cessione sono  esclusivamente  consentiti  decorsi  due anni, rispettivamente, dalla conclusione del periodo di esperimento ovvero dal  precedente trasferimento fuori  zona, nonché’ dalla precedente cessione.

 

    Le domande di trasferimento in zona  delle  rivendite  ordinarie possono essere presentate nel primo e nel quarto  bimestre, salvo i casi di domanda di trasferimento per cause di forza maggiore che può essere presentata in qualsiasi momento.

    Le domande di trasferimento fuori zona possono essere presentate nel primo e nel quarto bimestre dell’anno e sono obbligatoriamente corredate da una perizia giurata, sottoscritta da  un  professionista iscritto all’albo dei geometri, degli  architetti,  degli  ingegneri, che contiene:

    a) la rappresentazione della zona in cui si chiede di  trasferire la rivendita in scala 1/1000, su foglio formato A3;

    b) l’indicazione della sede attuale e di quella  proposta,  delle tre rivendite più vicine alla sede attuale e a quella proposta,  con le relative distanze calcolate secondo quanto previsto  dall’articolo

2, comma 4.

    Alla domanda è allegata idonea documentazione  che  attesta  la regolarità urbanistico-edilizia  del  locale  proposto,  nonché’  la relativa destinazione d’uso commerciale.

    Per le domande pervenute prive della documentazione, gli  Uffici  competenti  invitano  il  richiedente  a provvedere alla loro integrazione nel termine di 30  giorni.  Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.

    L’Ufficio competente, in  caso  di  valutazione  positiva  della domanda di trasferimento e della relativa  documentazione  pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al  soggetto  che ha presentato la domanda e  ai  titolari  delle  tre  rivendite  più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri  dal  luogo  proposto per il trasferimento,  assegnando  termine  di  quindici  giorni  per eventuali  osservazioni.  L’Ufficio,  ai  sensi  dell’art.  7 e seguenti della legge n. 241/1990,  e  successive  modificazioni, comunica  altresì  l’avvio  del  procedimento,  assegnando  identico termine per le osservazioni, ai soggetti nei confronti dei  quali  il provvedimento finale è destinato a  produrre  effetti  diretti  e  a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresì  notizia dell’inizio del procedimento ai  soggetti  individuati  o  facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.

    Il  provvedimento  finale  è  comunicato,  oltre  che  al  suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno  partecipato  al  relativo procedimento.

 

Trasferimenti per causa di forza maggiore

    Fuori dai casi di cui sopra,  le domande di trasferimento di rivendite ordinarie, in zona ovvero fuori zona, sono altresì  consentite  per  cause  di  forza  maggiore  che,  valutate singolarmente    dall’Amministrazione,  determinano l’oggettiva impossibilità dell’esercizio della attivita’.

    L’Ufficio   competente   può    autorizzare, nelle more dell’istruttoria delle domande,  comunque  previa verifica, per il luogo proposto per il trasferimento,  dei  parametri di reddito  e  distanza  di  cui  all’art. 2,  il  trasferimento provvisorio delle rivendite per un periodo di  sei  mesi  rinnovabile

per una sola volta. Il trasferimento può essere prorogato oltre i 12 mesi esclusivamente nell’ipotesi di  calamità  naturali  formalmente dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

Disposizioni finali ed entrata in vigore

    Ai fini  dell’esercizio  di  tutte  le  attivita’  previste  dal Regolamento, l’Ufficio competente effettua i sopralluoghi e i necessari accertamenti tecnici direttamente  ovvero  avvalendosi  del competente Comando della Guardia di finanza.

    I competenti Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si attengono, nell’esercizio delle attivita’ disciplinate  dal Regolamento, oltre a quanto nello stesso espressamente  richiamato  a tale riguardo, ai principi, criteri e disposizioni di cui alla  legge n.  241/1990,  e  successive  modificazioni.  Le  comunicazioni previste dal Regolamento  sono effettuate con modalità elettronica.



[1] Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti: b)  (…) tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l’esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all’interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq.