Norme interministeriali su sacchetti “bio” per l’asporto merci

Si dà seguito alle precedenti comunicazioni in merito all’oggetto per informare che è stato pubblicato in GU n. 73 del 27-3-13 il Decreto del 18 marzo u.s. con cui il Ministero dell’ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico hanno individuato le caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci in attuazione dell’art. 2 comma 2 DL n. 2/2012 e ss. modificazioni (Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale).

La ratio del provvedimento interministeriale risiede in particolare nell’esigenza di definire i limiti relativi alla commercializzazione dei sacchi resi disponibili dal punto vendita, a titolo oneroso o gratuito, per l’asporto di generi alimentari e di prodotti diversi da parte dei consumatori.

A tal fine, è consentita l’offerta a pagamento o gratuitamente ai terzi (escluso l’export) dei soli sacchetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) monouso biodegradabili e compostabili, conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, con la dicitura “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici”;

b) riutilizzabili composti da polimeri diversi dai precedenti che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco con spessore:

– superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30% se destinati all’uso alimentare, con la dicitura “Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron – per uso alimentare”;

– superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% se non destinati all’uso alimentare, con la dicitura “Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron – per uso non alimentare”;

c) riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera a) che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco con spessore:

– superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30% se destinati all’uso alimentare, con la dicitura “Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron – per uso alimentare”;

– superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% se non destinati all’uso alimentare, con la dicitura “Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron – per uso non alimentare”.

Il decreto in vigore permette altresì la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l’asporto delle merci ancorché realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide ed in materiali diversi dai polimeri.

A decorrere dal 17 maggio p.v., chiunque commercializzi sacchi non conformi alle sopra descritte caratteristiche tecniche rischierà l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 2.500 a € 25.000, fermo restando che gli organi di polizia amministrativa accerteranno d’ufficio o su denunzia le eventuali violazioni e presenteranno alla Camera di commercio per territorio il relativo rapporto ai sensi dell’art. 17 L n. 689/1981 e ss. integrazioni (Modifiche al sistema penale).