L’Agenzia Entrate ha emanato la circolare n. 28/E sull’esclusione dall’IRAP degli agenti e rappresentanti di commercio. La circolare rettifica la propria posizione in merito all’irap degli agenti rispetto alla circolare n. 45/E del 2008, alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione a sezioni unite del 26/05/2009.
Nella precedente circolare, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che gli agenti di commercio, essendo imprenditori, non potevano mai beneficiare dell’esclusione dell’IRAP. Ora dopo le sentenze della Corte di Cassazione L’Agenzia prende atto che, analogamente ai professionisti, anche gli agenti di commercio possono risultare esclusi dall’IRAP, qualora si tratti di "attività non autonomamente organizzata".
L’attività è "autonomamente organizzata" quando ci si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui e quando i beni strumentali superano il "minimo indispensabile" per lo svolgimento dell’attività.
Non c’è nulla di nuovo sotto il sole: la verifica dell’esclusione dell’IRAP va effettuata caso per caso, e rimangono i problemi relativi all’impresa familiare e al limite dei beni strumentali necessari per l’esenzione.
La circolare è rivolta essenzialmente agli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate e consentirà in qualche caso di evitare il contenzioso. Infatti per i piccolissimi agenti l’ufficio potrebbe riconoscere fin dalla presentazione del ricorso l’esenzione dall’IRAP, evitando di presentarsi davanti al giudice tributario. Inoltre in caso di vittoria nella Commissione Tributaria provinciale in alcuni casi l’Ufficio rinuncerà a proporre appello.
In ogni caso gli agenti dovranno comunque valutare se pagare l’IRAP e richiedere il rimborso, oppure evitare di pagare e di presentare la dichiarazione IRAP.
La presentazione della dichiarazione IRAP e dell’istanza di rimborso obbliga l’agente ad effettuare comunque il ricorso, perché gli uffici molto difficilmente accoglieranno direttamente l’istanza di rimborso, anche con l’emanazione della circolare.
Appare quindi ormai preferibile, in caso si rientri nelle caratteristiche sopra indicate, non pagare direttamente l’IRAP: nella maggior parte dei casi si eviteranno le spese del ricorso.
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