INDICAZIONE DELL’ORIGINE IN ETICHETTA PER LATTE E SUOI DERIVATI

Si dà seguito alle precedenti comunicazioni in merito all’oggetto per informare che è stato pubblicato su GU n. 15 del 19-1-17 il Decreto, adottato il 9 dicembre 2016 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, concernente l’indicazione in etichetta dell’origine della materia prima, sia per il latte che per i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del già commentato Regolamento UE n. 1169/2011 (Informazioni sugli alimenti)

La ratio del provvedimento interministeriale, in vigore a decorrere dal 18 aprile 2017 e ritenuto applicabile in via sperimentale sino al 31 marzo 2019 salvo diversi atti esecutivi della Commissione europea, risiede tra l’altro nell’esigenza di dar seguito ai risultati della recente consultazione pubblica svolta ex art. 4 comma 4-bis Legge n. 4/2011 e ss. (Etichettatura), nonché agli esiti dell’indagine demoscopica di ISMEA, che hanno evidenziato il notevole interesse dei consumatori per il luogo di effettiva origine del latte e dei prodotti dallo stesso derivati.

Tale disciplina sperimentale dell’etichettatura a tutela della sicurezza alimentare, introdotta dai competenti dicasteri previa notifica ad hoc alla stessa Commissione europea il 13 luglio 2016 in attuazione dell’art. 45 citato Regolamento UE 1169/11 e con il parere favorevole della Conferenza permanente Stato-Regioni del 20 ottobre 2016, riguarda tutti i tipi di latte1 ed i seguenti prodotti preimballati per il consumo umano ex art. 2 richiamato Reg. UE 1169:

Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti.

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti.

Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o di cacao.

Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove.

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili.

Formaggi, latticini e cagliate.

Latte sterilizzato a lunga conservazione.

Latte UHT a lunga conservazione.

Riepilogando in sintesi, in base al nuovo decreto (artt. 2 e 3) l’indicazione dell’origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti sopra elencati richiederà l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture indelebili e agevolmente leggibili:

  • Paese di mungitura”: nome del Paese ove il latte sia stato munto;

  • Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del Paese ove il latte sia stato condizionato o trasformato.

A tal proposito, è appena il caso di chiarire che nell’ipotesi di prodotto munto, condizionato o trasformato nel medesimo Paese l’indicazione in esame si intenderà assolta con l’unica menzione “origine del latte”: nome del Paese, mentre qualora tali operazioni abbiano avuto luogo nel territorio di più Stati membri dell’Unione europea potranno essere utilizzate le due distinte espressioni “latte di Paesi UE” per quanto attiene alla mungitura e “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per il condizionamento o trasformazione.

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N.B.: si intende che nell’eventualità di prodotto munto, condizionato o trasformato nel territorio di più Stati situati al di fuori dell’Unione europea potranno essere utilizzate le diciture “latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura e “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per il condizionamento o trasformazione.

Si segnala altresì che il MIPAAF, nell’ambito delle attività in itinere a legislazione vigente, potrà incentivare l’uso dei sopra illustrati sistemi di etichettatura tramite apposite campagne promozionali (art. 4 nuovo DM), fermo restando che chiunque commercializzi i prodotti in oggetto violando gli oneri di corretta informazione sopra descritti, potrà incorrere nella sanzione pecuniaria a partire da € 1.600 ai sensi dell’art. 4 comma 10 citata Legge n. 4/2011 e ss..

Tuttavia, il dicastero prevede che il latte ed i prodotti lattiero-caseari ‘non conformi’ alle nuove disposizioni potranno essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte – in ogni caso, non oltre 18 ottobre 2017 – purché risulti che tali alimenti siano stati indotti a stagionatura, immessi sul mercato od etichettati in data antecedente al 18 aprile p.v. (entrata in vigore DM 9 dicembre 2016).

Si ricorda infine che la sperimentazione non si applicherà ai seguenti prodotti lattiero-caseari:

  • alimenti in regime di denominazioni DOP e IGP, riconosciuti ai sensi del Titolo II Regolamento UE n. 1151/2012 (Qualità dei prodotti agricoli e alimentari);

  • prodotti di cui al Regolamento UE n. 834/2007 (Etichettatura di alimenti biologici);

  • latte fresco, già disciplinato a norma del previgente Decreto interministeriale 27 maggio 2004;

  • alimenti legalmente ed integralmente ‘fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo’.

1 vaccino, bufalino, ovi-caprino, d’asina e di altra origine animale