Milleproroghe, le considerazioni di Confesercenti

A quanto risulta dalle notizie di stampa, il decreto legge approvato il 29 dicembre dal Consiglio dei Ministri e recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative, comunemente denominato “Decreto milleproroghe”, avrebbe stabilito che “al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2020”.
Attendendo di disporre del testo ufficiale del provvedimento, va intanto detto che nutriamo dubbi sull’apposizione della firma da parte del Presidente della Repubblica sul decreto, considerato anche che formalmente le scadenze inerenti le concessioni di posteggio non coincidono con l’anno in corso, ma semmai con i mesi di maggio e luglio 2017, e dunque non si ravviserebbe un’urgenza immediata di differimento dei termini, se non per il varo dei bandi, che peraltro in diverse Regioni è già avvenuto senza soverchi problemi.
Vi è poi da valutare se lo Stato possa con un decreto legge intervenire su provvedimenti concertati in Conferenza Unificata, limitando la piena competenza che in materia di commercio hanno le Regioni. E va qui considerato che alcune Regioni sembrano già pronunciarsi, in contrasto con quanto disporrebbe il decreto, nel senso della regolare tenuta delle selezioni le cui date sono state comunicate sui bollettini ufficiali regionali.
Non si possono infine trascurare le motivazioni di carattere sostanziale che, a nostro avviso, sconsiglierebbero una proroga di questo tipo: – anzitutto né UE, né Stato, né Regioni hanno mai espresso il minimo dubbio sull’applicazione della Direttiva Bolkestein al commercio su aree pubbliche, malgrado le reiterate richieste di esclusione da parte di Confesercenti; anzi, dall’UE e dallo Stato sono venute risposte decisamente in senso negativo, mentre le Regioni, preso atto dell’impossibilità di escludere la categoria dall’applicazione della Direttiva, hanno lungamente lavorato, in questo da noi supportate, per impedire che gli operatori ed i relativi dipendenti vedessero svanire le prospettive del mantenimento della propria occupazione lavorativa; in un caso analogo, quello degli stabilimenti balneari, la proroga al 2020 delle concessioni è stata “bocciata” dalla Corte di Giustizia UE perché in contrasto con la Direttiva; – la motivazione utilizzata per giustificare la proroga (“allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione”) non ha alcun senso perché ciò che conta non è l’allineamento delle scadenze, ma semmai l’omogeneità dei princìpi, garantita dall’Intesa; – al fine di partecipare alle selezioni il cui avvio è prossimo sulla base delle disposizioni di gara predisposte e pubblicate dalle Regioni, numerosi operatori sono stati costretti a porre in essere atti di tipo civilistico, relativi alla reintestazione dei contratti di affitto di azienda, con notevoli esborsi economici; – per poter prender parte alle gare gli operatori “virtuosi” devono dimostrare di non avere “scoperti” con riferimento al versamento dei contributi pensionistici né al versamento di tasse e tributi locali (si evidenzia il pagamento dell’occupazione del suolo pubblico): gli operatori che avevano pendenze nei confronti dell’INPS e dei Comuni hanno dunque dovuto affrettarsi a regolarizzare le proprie posizioni, affrontando ulteriori esborsi; Tutto ciò conduceva alla regolare tenuta delle selezioni, senza che si ravvisasse alcuna esigenza di proroghe, specie dopo che per quattro anni si era lavorato in stretto contatto con le Regioni al fine di giungere alle scadenze senza dover affrontare particolari problematiche.
Nelle ultime ore si è sentito parlare di un testo diverso della proroga disposta dal CdM, che prevedrebbe un “abbreviamento” del termine differito. Un provvedimento preso in questi termini vedrebbe l’Associazione favorevole (in questo senso ci eravamo recentemente espressi a seguito dell’emissione del noto parere dell’AGCM), nella considerazione che si tratterebbe di una “proroga tecnica”, tesa a venire incontro alle esigenze di alcuni Comuni, che possono aver incontrato difficoltà nel gestire le procedure di gara, ma non certo a vanificare il lavoro di un quadriennio.
Comunque la cosa si chiuda, va evidenziato che il decreto deve poi essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, periodo che ci sarà utile per meglio definire il quadro della vicenda ed eventualmente intervenire per chiedere che vengano apportate le necessarie modifiche.
Lavoreremo pertanto in tal senso tenendovi costantemente informati.
Mauro Bussoni