E’ entrato in vigore il 30 dicembre u.s. il Decreto Legge n. 244/2016 (Milleproroghe)

E’ entrato in vigore il 30 dicembre u.s. il Decreto Legge n. 244/2016 (Proroga di termini), prossimo alla conversione in legge ordinaria con eventuali modificazioni entro il 29 febbraio 2017, con particolare attenzione alle rispettive disposizioni di specifico interesse per i settori associati (editoria, commercio su aree pubbliche, servizio di noleggio con conducente, adempimenti di tracciabilità ambientale ex Sistri).
Si informa che il 30 dicembre u.s. è entrato in vigore il Decreto Legge n. 244/2016 recante la proroga di vari termini previsti da vigenti disposizioni legislative (c.d. ‘Milleproroghe’), pubblicato in sedici articoli su GU n. 304 del 30-12-16 e prossimo alla conversione in legge ordinaria dello Stato con eventuali modificazioni entro il 29 febbraio 2017.  
Nel frattempo, tra le disposizioni concernenti i differimenti operativi di comune interesse per i settori in indirizzo, si evidenzia in particolare:
– l’art. 2 (Disposizioni in materia di editoria) che differisce al 31 dicembre 2017 il termine a partire da cui decorrerà l’onere di assicurare la tracciabilità delle vendite dei giornali e delle rese, per la duplice finalità di promuovere l’attuazione del piano di modernizzazione della rete distributiva della stampa quotidiana e periodica, nonché garantire l’effettiva fruibilità del vigente credito d’imposta, così come previsto dall’art. 4 comma 1 DL n. 63/2012 e ss. (Disposizioni urgenti in tema di riordino del settore).
Si intende che anche per l’anno 2017 tale agevolazione fiscale, tesa all’adeguamento tecnologico di distributori ed edicolanti, è riconosciuta a valere sulle risorse stanziate a tal fine dalla predetta norma.
– l’art. 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico) che al comma 8 così recita:
Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018.”.
Ne deriva che è differita di dodici mesi la scadenza delle concessioni su area pubblica in essere al 30 dicembre 2016, nell’ambito della descritta duplice ratio di allineamento dei termini delle concessioni stesse e di uniformità delle relative procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto la loro assegnazione, in base ai criteri di cui all’Intesa siglata in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 5 luglio 20121.
Tale proroga annuale delle concessioni, di cui all’art. 28 D.Lgs Bersani n. 114/1998 e ss. (Riforma del commercio), sarà oggetto di eventuale approfondimento a cura dei nostri Uffici;
– l’art. 9 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti) che al comma 3 così recita: “All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2017“.
Pertanto si conferma che è slittato ulteriormente, sino alla fine dell’anno in corso, il termine utile per l’adozione delle previste disposizioni attuative della Legge n. 21/1992 e ss. integrazioni, contro l’esercizio abusivo del servizio di NCC (Noleggio Con Conducente);
– l’art. 12 (Proroga di termini in materia di ambiente) che al comma 1 così recita:
All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: “Fino al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.;
b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: “al 31 dicembre 2016” con le seguenti: “alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: “10 milioni di euro per l’anno 2016” aggiungere le seguenti “nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell’effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell’anno 2017.”; al quinto periodo, sopprimere le parole: “, entro il 31 marzo 2016,”.
Ne deriva sostanzialmente quanto segue:

  • continueranno ad applicarsi sino all’effettivo subentro delle nuove società concessionarie del servizio di tracciabilità dei rifiuti (RTI tra Tim, AlmavivA e Agriconsulting), in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2017, gli adempimenti e gli obblighi di registrazione di carico e scarico dei rifiuti previsti come è noto dal Codice ambientale agli artt. 188 e ss. (c.d. ‘doppio binario’), allo scopo di permettere la tenuta dei relativi registri e formulari anche in modalità elettronica;
  • parimenti nelle more del predetto subentro e comunque sino alla fine dell’anno in corso continueranno a non trovare applicazione le sanzioni Sistri contemplate dal Codice nei casi di inottemperanza di cui all’art. 260-bis commi da 3 a 9 D.Lgs 152/2006 e ss., mentre sarà dimezzato l’importo delle sanzioni applicabili ai soli soggetti obbligati;
  • è differito altresì alla data di subentro delle nuove società aggiudicatarie, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2017, il termine finale di efficacia del contratto tra il Ministero dell’ambiente e l’attuale concessionaria ‘Selex service management S.p.a.’, in base alla convenzione con ‘Consip Spa’ per la procedura di affidamento della concessione del servizio ad altra società nel rispetto dei princìpi semplificazione ed interoperabilità tra i sistemi informatici preesistenti, con previsione di indennizzo alla Selex anche dei costi di produzione consuntivati sino alla fine dell’anno in corso.

Trasmettiamo in allegato per conoscenza, nelle more della prevista conversione in legge ordinaria con eventuali variazioni, il testo integrale ufficiale del vigente DL n. 244/2016 (Proroga di termini)

1 v. ns. Circolare Prot. n. 4565.11/2016 del 13 dicembre u.s. (Risoluzione MSE n. 227887 dell’8.7.2016)