Direttiva Bolkestein, le scadenze e i requisiti per i rinnovi delle concessioni

Cari colleghi,
come saprete anche le edicole, come tutto il commercio su area pubblica, non potranno avere più il rinnovo automatico della concessione di suolo pubblico sul quale hanno realizzato la propria attività.
Ciò accade per effetto dell’attuazione della  Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Bolkestein) avvenuta con il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59  ed alla conseguente applicazione delle relative disposizioni per le  attività di commercio su area pubblica.
Tra le varie norme, la legge rinviava in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali  il compito di stabilire i criteri e le disposizioni transitorie con riferimento alle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi sulle predette aree pubbliche.   Quanto disposto dall’Intesa, stipulata il 5 luglio 2012 per le concessioni relative al commercio su aree pubbliche, è stato poi esteso alle altre tipologie sopra richiamate (somministrazione alimenti e bevande, rivendite esclusive quotidiani e periodici, attività artigianali) con Accordo stipulato in Conferenza Unificata il 16 luglio 2015 tra Governo, Regioni ed Enti locali.
In sostanza, riepilogando sinteticamente, rispetto la durata della concessione in scadenza, si è stabilito quanto segue:

  1. a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’8 maggio 2010 sono da ritenersi prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
  2. b) le concessioni scadute dopo l’entrata in vigore dell’Intesa della Conferenza Unificata (5 luglio 2012) e quelle in scadenza nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 4 luglio 2017 compreso;
  3. c) le concessioni scadute prima dell’8 maggio 2010 e che di conseguenza sono state rinnovate automaticamente alla loro scadenza mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rilascio o del rinnovo.

 
Ne deriva che dall’8 maggio 2017 si verificherà la scadenza delle prime concessioni prorogate di diritto per effetto dell’entrata in vigore del regime transitorio, ed i Bandi che  devono emanare  i Comuni  dovranno tenersi in tempi utili per riassegnare le concessioni in modo da chiudersi almeno con un anticipo  congruo rispetto alla scadenza dell’8 maggio.
Da qui nasce l’esigenza della Fenagi, nella difesa delle attività dei propri iscritti, di sollecitare i dirigenti su territorio per sensibilizzare le proprie Amministrazioni Regionali e Comunali al fine di concordare le linee guida e far predisporre i Bondi di concorso delle nuove concessioni, sulla base delle intese raggiunte in sede di Conferenza delle Regioni ( in allegato il documento del 3 Agosto 2016 con i criteri di partecipazione ed i relativi punteggi ).
In ordine alla ridda di voci e notizie fuorvianti circa improbabili esclusioni o proroghe dalla “Bolkestain”,   che in questi giorni  imperversano specialmente sui social,  rimetto in allegato anche la risposta ad una interrogazione Parlamentare sul tema, del Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico On Ivan Scalfarotto, che chiarisce iter e termini dei provvedimenti adottati.
In merito all’Intesa  giova ricordare brevemente, che per assicurare omogeneità territoriale, è stato stabilito che la durata delle concessioni comunali per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, sarà di  12 anni, (limite massimo consentito dall’Intesa stessa) che viene premiata l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, l’anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.
Per quanto attiene la valutazione dei requisiti al titolare dell’impresa partecipante al bando, verranno riconosciuti, secondo lo schema  del documento in allegato, il seguente punteggio:
–    40, 50 o 60 punti a seconda che l’iscrizione al Registro delle imprese (quella propria, cumulata con quella del soggetto cui è subentrato nella titolarità della concessione oggetto della selezione, cessione o affitto di azienda,) corrisponda ad un periodo inferiore a cinque anni, compreso tra cinque e dieci o superiore a dieci;
–    ulteriori 40 punti, trattandosi del soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.
Essendo 100 il massimo del punteggio attribuibile, detto punteggio assicurerà all’impresa attualmente presente sul suolo in relazione alla titolarità della relativa concessione,  la priorità nell’assegnazione della nuova concessione.
Il Coordinatore Nazionale
Ermanno Anselmi
Il Presidente Nazionale
Giovanni Lorenzetti